Contributo nuovi residenti nel territorio comunale
- Servizio attivo
Il contributo consiste nel riconoscimento di una somma pari alla TARI dovuta e versata per i primi tre anni, con decorrenza dalla domanda di contributo conseguente alla avvenuta occupazione e contestuale trasferimento della residenza anagrafica nel Comune
A chi è rivolto
E' inteso a sostenere le giovani coppie e nel contempo ad incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione del Comune .
Possono presentare l’istanza:
- coppie (sposate – iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti della L. 20 maggio 2016 n. 76) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni nell’anno della domanda di contributo;
- nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori.
In entrambi i casi il trasferimento di residenza nel Comune deve essere successivo al 1° ottobre 2018 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni.
Descrizione
Il contributo per i nuovi residenti nel territorio comunale è inteso a sostenere le giovani coppie e nel contempo ad incentivare il flusso migratorio e contrastare la diminuzione della popolazione del Comune favorendo coloro che acquistano casa o affittano una unità immobiliare e relativa pertinenza ai fini residenziali, e che la stessa diventi abitazione di residenza e dimora abituale.
Il contributo consiste nel riconoscimento di una somma pari alla TARI dovuta e versata per i primi tre anni, con decorrenza dalla domanda del contributo conseguente alla avvenuta occupazione e contestuale trasferimento della residenza anagrafica nel Comune successivamente al 1° ottobre 2018.
Il contributo in parola verrà riconosciuto, come detto, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda, sempre che il possesso dei requisiti sia positivamente verificato dagli uffici comunali, a valere per il triennio a seguire.
Il venir meno della residenza nel Comune, della coppia o del genitore singolo con figli minori, comporta la decadenza del contributo o la restituzione in caso di successivo accertamento della perdita del requisito del mantenimento della residenza non segnalato per iscritto all’ufficio che ne ha disposto l’erogazione annuale.
Come fare
Occorre compilare il modulo seguente:
La richiesta, unitamente agli eventuali allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso lo sportello dell’Ufficio Protocollo sito in Via San Carlo n. 2, nei seguenti orari:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30;
martedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
congiuntamente alla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, se la richiesta non viene firmata davanti all'incaricato;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
- che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
- che vengano allegate la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente acquisite mediante scanner.
Cosa serve
I requisiti necessari ed essenziali per il riconoscimento del contributo sono i seguenti:
- coppie (sposate – iscritte nel registro delle unioni civili – conviventi ai sensi e per gli effetti della L. 20 maggio 2016 n. 76 ) in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni nell’anno della domanda di contributo;
- nucleo familiare con un solo genitore di età inferiore ai 35 anni, compiuti o da compiere nell’anno di richiesta del contributo stesso, con uno o più figli minori;
- avvenuto trasferimento di residenza nel Comune successivamente al 1° ottobre 2018 per acquisto dell’abitazione o locazione con regolare contratto di almeno quattro anni.
Cosa si ottiene
Un contributo
Tempi e scadenze
Il contributo verrà riconosciuto, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda, a valere per il triennio a seguire.
Il venir meno della residenza nel Comune, della coppia o del genitore singolo con figli minori, comporta la decadenza del contributo o la restituzione in caso di successivo accertamento della perdita del requisito del mantenimento della residenza non segnalato per iscritto all’ufficio che ne ha disposto l’erogazione annuale.
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