Alla patente di guida, al primo rilascio, viene collegato un punteggio di venti punti.
Tale punteggio subisce decurtazioni nel caso in cui vengano violate le norme del Codice della Strada (C.D.S.) per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ed anche se vengono violate le norme di comportamento di cui al titolo V del Codice stesso (cosiddette “norme di comportamento”).
La decurtazione dei punti, indicati nel verbale di contestazione, è effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione, se ne è stata accertata l’identità dall’Organo di Polizia intervenuto.
Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 del Codice della Strada, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornire i dati dell’effettivo conducente al momento della violazione soggiace ad una ulteriore sanzione amministrativa ex art. 126-bis comma 2 Codice della Strada.
L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia al Dipartimento per i Trasporti Terrestri (D.T.T.), entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi, ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi).
Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario del veicolo può presentare richiesta di riattribuzione dei punti erroneamente detratti dalla patente.