Acquisto per decreto
La domanda per l’acquisto della cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con un cittadino italiano o per residenza legale va presentata rispettivamente alla Prefettura o al Ministero dell’Interno esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero: https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm.
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana viene trasmesso da parte della Prefettura o del Ministero dell’Interno al Comune che ne cura la notifica.
Una volta notificato il decreto, lo straniero ha 6 mesi di tempo per prestare giuramento davanti al Sindaco o altro Ufficiale dello Stato Civile delegato. L'appuntamento sarà concordato direttamente con l'ufficio. L’acquisto della cittadinanza decorre dal giorno successivo alla prestazione del giuramento.
Le persone incapaci di agire in ragione di grave e accertata condizione di disabilità, opportunamente documentata, sono esonerate dal prestare il giuramento, quale condizione essenziale per l’acquisto della cittadinanza italiana. Pertanto il destinatario del decreto di cittadinanza diventa cittadino italiano dalla data dell’emissione del decreto stesso.
Figli minori conviventi
I figli minori conviventi di chi acquista la cittadinanza italiana diventano a loro volta italiani. La convivenza deve essere stabile, effettiva e risultare dallo stato di famiglia.
Nel caso in cui il minore non sia nato sul territorio nazionale, il genitore deve produrre l’atto di nascita del figlio (in linea con le norme in materia di legalizzazione e traduzione in lingua italiana) per poter provare il rapporto di parentela.
18enni stranieri nati in Italia
I cittadini stranieri nati in Italia, nei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età riceveranno dal Comune una comunicazione che li informa della possibilità di elezione della cittadinanza italiana entro il diciannovesimo anno (in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione potrà essere resa anche dopo i 19 anni).
L’interessato potrà quindi contattare l'ufficio per rendere la dichiarazione, dimostrando anche la residenza legale ininterrotta sul territorio nazionale. Brevi interruzioni della residenza anagrafica e/o del permesso di soggiorno sono tollerate qualora si dimostri che il cittadino era comunque residente nello Stato (ad esempio con prova delle vaccinazioni o frequentazione scolastica).