Taglio rami ed essenze arboree in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del D.P.R. 753/80 Artt. 52-55

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Ordinanza Sindacale n. 5 del 12/05/2026

Data:

12 Maggio 2026

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Descrizione

Ordinanza Sindacale n. 5 del 12/05/2026.

IL SINDACO

VISTA la nota della Rete Ferroviaria Italiana - UA 30/4/2026 – RFI.DOIT.MI.UT.MLPECP2026\P\002187 e rubricata in data 30.4.2026 al n. 21001 del protocollo comunale, con la quale si comunicavano i gravi effetti che la vegetazione presente su aree adiacenti le linee ferroviarie ed esterne alla proprietà di RFI ha avuto sul servizio ferroviario, soprattutto nel periodo estivo dove si amplifica il pericolo di incendio, chiedendo di emettere Ordinanza Sindacale contingibile e urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la rete ferroviaria di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile. I possessori sono inoltre tenuti a circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, mediante una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non memo di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta sgombra da seccume vegetale e provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, interferire con l’infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità, nonché interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RILEVATO che nel rispetto del D.P.R., artt. 52 e 55 lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possono interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50 metri dalla rotaia più vicina;

ATTESO che risulta necessario intervenire con urgenza all’abbattimento e/o alla potatura degli alberi suddetti al fine della tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATO che gli alberi in questione, in parte, ricadono in zona sottoposta a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;

VISTI gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

VISTO il vigente Regolamento di Tutela del Verde Cittadino;

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni confinanti con la Rete Ferroviaria Italiana, nei tratti ricadenti nel territorio del Comune di Arona, di provvedere ad eseguire gli interventi indicati nella nota della RFI UA 30/4/2026 – RFI.DOIT.MI.UT.MLPECP2026\P\002187, per le ragioni esposte in premessa, al più presto e comunque entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della presente ordinanza.

 

Ultimo aggiornamento: 12/05/2026, 17:30

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