DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui ai seguenti punti:
a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Chiamata per semplicità “autocertificazione”, questa dichiarazione viene prodotta in luogo dei normali certificati, li sostituisce in via definitiva (non occorre presentare successivamente alcun certificato), ha la stessa validità temporale del documento sostituito, non deve essere mai autenticata e non è assoggettata all’imposta di bollo.
b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
E’ una dichiarazione concernente fatti, stati, qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato; è resa nell’interesse proprio del dichiarante e può riguardare anche fatti, stati e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
La pubblica amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
ACQUISIZIONE D’UFFICIO DI DATI E INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
Le richieste di verifica delle autocertificazioni da parte dei predetti soggetti possono essere inviate ai competenti uffici comunali.
Pagina aggiornata il 20/08/2023