Descrizione
LINK UTILI
Presentazione di SCIA e istanze
Approvato nuovo regolamento per le aziende agrituristiche
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzo della propria azienda.
La Regione disciplina, le categorie di strutture ricettive fruibili nei territori rurali. quali attività agrituristiche e attività di ospitalità rurale familiare.
Il Regolamento regionale n. 5 del 23 luglio 2023- "Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 37 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1" costituisce un adeguamento normativo dell’intero comparto agrituristico e di ospitalità rurale familiare rispetto agli istituti disciplinati nella L.R. 1/2019 Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
Per maggiori informazioni consulta il sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/offerta-ricettiva/attivita-agrituristiche
Locazioni ad uso turistico - caratteristiche e adempimenti
Il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche, è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo, il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. E’ pertanto un contratto consensuale ad effetti obbligatori per mezzo del quale il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo limitato di tempo, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo. Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale.
Dal 1° ottobre 2019 è accessibile online il Servizio Locazioni Turistiche disponibile all’interno del portale della pubblica amministrazione Servizi Regione Piemonte ed integrato a Piemonte Dati Turismo (ROSS 1000), che permetterà ai locatori di immobili privati che intendono utilizzarli per finalità turistiche, di procedere alla comunicazione, così come stabilito dalla legge regionale n. 13/17 attraverso il modello LT_2018 (Allegato H del R.r. 4/2018) compilabile in via telematica, che verrà inviata direttamente al Comune e alla Provincia di competenza.
Per maggiori informazioni puoi consultare:
- gli appunti dell'ufficio Polizia Amministrativa
- un presentazione che illustra il sito web per la locazione turistica
- il sito della regione Piemonte
Regolamento regionale n. 4 del 08 giugno 2018- " Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere…”
Dal 14 giugno 2018, con la pubblicazione sul B.U.14 giugno 2018, 2° suppl. al n. 24, è operativo il Regolamento regionale n. 4/2018 recante per oggetto: "Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche” in attuazione della legge regionale n.13/17 recante per oggetto “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” di riordino del settore."
Il suddetto regolamento disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.
Per maggiori informazioni leggi la circolare della Regione Piemonte.
INQUINAMENTO ACUSTICO – DPR 227/2011
Sulla G.U. del 3/2/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”. Tale DPR è entrato in vigore il 18/02/2012.
Le disposizioni del suddetto DPR sono rivolte esclusivamente alle piccole e medie imprese.
L’allegato B allo stesso D.P.R. introduce il concetto di attività definite a bassa rumorosità per le quali viene prevista (v. art. 4 del DPR 227/2011) l’esclusione dall’obbligo di presentare qualsiasi documentazione prima prevista dall’art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico.
ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Esonero totale dunque da tutti gli adempimenti connessi all’inquinamento acustico per tutte le attività indicate dalla tabella All. B, tranne nel caso in cui si tratti di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
In questi casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 della l. 447/95 redatta a cura di un tecnico competente in acustica ambientale. La documentazione andrà trasmessa esclusivamente per via telematica tramite lo SUAP competente per territorio.
Ove non vengano superati i limiti di emissione del rumore fissati dal documento di classificazione acustica comunale è consentita la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta da un tecnico competente in acustica.
INFORMAZIONI UTILI
- Ai luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo continua ad applicarsi il D.P.C.M. n. 215/1999;
- Tecnici competenti in acustica ambientale: la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico ha istituito la figura del tecnico competente in acustica ambientale figura professionale idonea ad effettuare tale attività.
Il decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 entrato in vigore il 19 aprile 2017, al capo VI ha definito i nuovi criteri per l’esercizio della professione di tecnico competente in acustica ambientale e istituito l'elenco, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dei soggetti abilitati a svolgere tale professione. - Il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ed i relativi allegati sono scaricabili nella sezione Amministrazione Trasparente / Pianificazione e governo del territorio, nella sezione Regolamenti.
Modello per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico
Arpa Piemonte ha predisposto un modello per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri tecnici definiti dalla Regione Piemonte (DGR 2 febbraio 2004 n° 9-11616), corredato da specifiche istruzioni operative per la compilazione.
Il modello proposto ha carattere facoltativo e si applica alle generiche attività/opere soggette alla valutazione di impatto acustico, secondo quanto previsto dall’art. 8 L. 447/95 e art. 10 L.R. 52/00, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto.
Il documento ha l'obiettivo di fornire un supporto ai tecnici competenti in acustica, cercando di standardizzare la presentazione delle documentazioni di impatto acustico, che spesso sono assai carenti nella forma e nella sostanza.
Il modello, con le relative istruzioni operative, è disponibile sul sito internet dell'ARPA ai seguenti indirizzi:
- https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rumore/rumore/documentazione
- https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica
Guida agli adempimenti per la prevenzione dell’inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica
Consulta la Guida agli adempimenti amministrativi per la prevenzione dell'inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica emessa dalla Regione Piemonte nel 2015
Orari e periodo di esercizio delle strutture destinate a stabilimento balneare, spiaggia attrezzata, solarium o similari
Sono disciplinati dall'Ordinanza sindacale n. 41/2013.
REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO DI GENERI ALIMENTARI E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ai sensi dell' ART. 71 d.lgs. 59/2010
- Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonomie di Trento e di Bolzano
- Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o di coadiutore familiare, dipendente
- Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con corso di studi in cui siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti
- Aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
- Essere stato iscritto nel REC per le tabelle alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o aver superato l’esame per l’iscrizione nel REC
- requisito previsto da ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010, n. 61559 del 31/05/2010, n. 77536 del 23/06/2010 - Requisito acquisito all’estero e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento
Visualizza la tabella riassuntiva dei requisiti professionali
Corso di formazione obbligatorio per la somministrazione di alimenti e bevande
La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria promuove ed incentiva la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.
Il corso di aggiornamento obbligatorio, valido per ciascun triennio, ha una durata complessiva di 16 ore ripartite in 3 moduli di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza (4 ore) ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto (D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015).
Ricordiamo che la normativa regionale prevede, nel caso di mancata effettuazione del corso di formazione professionale, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di cui ai comma 2 dell’art. 21 L.R. 38/06 che va da € 500,00 a € 2.700,00.
Maggiori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi alle Associazioni di categoria o collegandosi alla seguente pagina web della Regione Piemonte (dove è possibile trovare anche l’elenco degli enti gestori accreditati):
Alcolici, ritorna l'obbligo della denuncia fiscale ex UTIF all'Agenzia delle Dogane
È stato reintrodotto dal Decreto Crescita, convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi di somministrazione, esercizi di vendita, esercizi ricettivi, intrattenimento pubblico, circoli privati, mense aziendali, ecc.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza è stato dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge.
Alcune disposizioni orientate a contrastare l'abuso di alcol con un occhio alla sicurezza stradale
Si avvisa che con legge 29 luglio 2010 n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" sono state modificate alcune disposizioni orientate a contrastare l'abuso di alcol con un occhio alla sicurezza.
In particolare con una modifica all'art. 6 del decreto legge 03.08.2007 n. 117, convertito in legge 02.10.2007 n. 160, si è previsto che:
1) Tutti i locali che effettuano attività di vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono essere muniti della licenza prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (BAR, RISTORANTI, SALE GIOCO, DISCOTECHE, CIRCOLI RICREATIVI-SPORTIVI-SOCIALI, ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE, AGRITURISMI, ecc.):
- Devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6; il divieto non vale nella notte di capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 gennaio) e per quella di ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto).
- Se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Le discoteche e i locali di spettacolo già hanno l'obbligo di disporre di tale apparecchio. Per gli altri locali questo obbligo entra in vigore il 13 novembre 2010.
- Devono esporre, all'entrata, all'uscita e all'interno del locale, una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico.
2) I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiore a mq. 250), di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98 (NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI E ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI CHE SIANO ABILITATE ANCHE ALLA VENDITA DI BEVANDE e simili)
- devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto non vale nella notte di capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 gennaio) e per quella di ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto).
Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal Prefetto.
Si ricorda inoltre che:
- resta fermo il divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (C.P. artt. 687 - 688);
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/06 la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
- È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
- Ai sensi della L.R. 22/2009 nei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita tramite distributori automatici (free shops) è sempre vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Come aprire, trasferire o ampliare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Indirizzi regionali dettati dal D.G.R. 8 febbraio 2010 n. 85-13268
Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10
Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268
Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività". Prima applicazione.
(omissis)
La Giunta Regionale delibera di approvare gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l’insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Visualizza le indicazioni interpretative e relativo allegato.
Legge comunitaria 2008 - circolare FIPE
La Legge Comunitaria 2008 pubblicata in G.U. N. 161 il 14 luglio u.s. che è entrata in vigore il 29 luglio 2009 contiene importanti innovazioni.
Tra gli aspetti di maggior interesse:
- l'art. 7 - igiene degli alimenti
- l'art. 23 - vendita e somministrazione di bevande alcoliche
- l'art. 27 - allergeni
- gli artt. 28 e 29 - poker
Per maggiori informazioni leggi la Circolare FIPE e visualizza la nota della Prefettura.
Obbligo di esporre nei locali le tabelle sui rischi dell'alcol
E' entrato in vigore il 23 settembre 2008 il decreto che prevede, all'interno dei pubblici esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, l'obbligo di esporre le tabelle che riportano i rischi da assunzione di alcol.
I cartelli vanno esposti all'entrata, all'uscita e all'interno del locale e devono riportare sia la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di assunzione di alcolici, sia le quantità degli alcolici più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.
Sono interessati al provvedimenti i locali da ballo e le discoteche, ma anche bar, pub e ristoranti che organizzano concerti e serate, con musica dal vivo o dj. Per i locali che non rispettano l'obbligo di legge è prevista la chiusura da 7 a 30 giorni.
Il decreto prevede anche che il personale dell'esercizio sia in grado di aiutare i clienti a comprendere il contenuto delle tabelle, spiegando loro quali sono gli effetti collaterali derivanti dalla non osservanza delle prescrizioni.
Rivolgiti alla tua associazione di categoria o visualizza il testo del decreto, le tabelle e gli altri allegati.
ESTRATTO DEL T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)
Gli esercizi pubblici devono esporre per legge l’estratto del TULPS.
Disciplina comunale degli orari di esercizio e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti
Gli orari di esercizio delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento sono disciplinati dall'Ordinanza sindacale n. 30/2007.
TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)
L’art. 13 del D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni) convertito con L. 35/2012 ha disposto l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Regolamento TULPS il quale assoggettava all’obbligo della licenza di cui all’art. 69 del TULPS “gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’articolo 86 della legge”.
In sostanza:
- se un esercizio pubblico (bar o ristorante esso sia) svolge occasionalmente o anche non occasionalmente attività di trattenimento non dovrà munirsi di alcuna autorizzazione né presentare alcuna SCIA ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S., ma dovrà comunque rispettare:
- tutte le condizioni previste dal DM in materia di prevenzione incendi (titolo XI) se l’affluenza è inferiore a 100 persone
- tutte le condizioni previste dal DM in materia di prevenzione incendi specificatamente per gli esercizi di tipo e) se l’affluenza è superiore a 100 persone
- tutte le condizioni previste in materia di inquinamento acustico;
Si richiama l’art. 8 dell’ordinanza sindacale disciplinante gli orari dei pubblici esercizi nella parte in cui stabilisce che l’effettuazione dei “piccoli trattenimenti musicali" (musica dal vivo, Karaoke, piano bar, ecc.) deve ritenersi unicamente consentita, agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 9,00 alle 23,00 all'esterno del locale;
b) dalle ore 9,00 alle ore 00,00 all'interno del locale
c) negli orari stabiliti dal Sindaco nel caso delle deroghe di cui all'art. 11 della presente ordinanza
Ai suddetti fini è da considerarsi “trattenimento musicale” anche quello effettuato con dj e definito ai fini SIAE “concertino con strumento meccanico” e, per "interno del locale" si intende l'area delimitata da muri costituente l'area di somministrazione dell'esercizio, escluse pertanto le aree destinate a dehor, i giardini interni, l'eventuale area privata esterna al locale .