A chi è rivolto
Il ricorso può essere presentato dalla persona a cui è stato notificato il verbale, se conducente del veicolo, diversamente dal proprietario dello stesso.
Descrizione
Il Codice della Strada prevede la possibilità di fare ricorso alle multe ricevute se si ritiene che la sanzione sia illegittima o ingiusta. Il ricorso è l'atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli ai sensi del Codice della Strada.
A seguito di contestazione immediata o di notificazione di copia del verbale di accertamento di infrazione alle norme del Codice della Strada, se si ritiene che la violazione sia ingiusta, è possibile fare ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Giudice di Pace territorialmente competente.
ATTENZIONE
- È inutile presentare ricorso sulla base del preavviso di contravvenzione che l'agente accertatore lascia sulle auto in sosta. Il ricorso può essere presentato solo dopo la notifica del verbale d'accertamento di infrazione;
- È possibile fare ricorso solo se la multa non è stata pagata;
- Se, entro i termini previsti, non è stato proposto ricorso e/o non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo (cartella esattoriale) per una somma pari alla metà del massimo previsto per legge con aggiunte le spese di procedimento (secondo le modalità ed i termini richiamati dagli artt. 203 comma 3 e 206 del codice della strada, in relazione all'art. 27 della legge 24/11/81 n. 689).
Come fare
MODALITA' PER IL RICORSO AL PREFETTO
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
Le nuove norme del Codice della Strada consentono di presentare il ricorso direttamente al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione oppure all’ufficio o al comando che ha fatto la multa.
Ricorso diretto al Prefetto
- depositato a mano presso l'ufficio posta della Prefettura (2° cortile - aperto il lunedì e il martedì dalle ore 09:30 alle ore 11:30);
- inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all' indirizzo: Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Piazza Matteotti n. 1 – 28100 Novara (NO);
- inviato tramite posta elettronica certificata alla PEC protocollo.prefno@pec.interno.it (nell'oggetto inserire la parola chiave: UFFDEPCDS), allegando il ricorso firmato digitalmente dal ricorrente ovvero scansionato in formato pdf con firma autografa del ricorrente.
Per maggiori informazioni e per scaricare un facsimile di ricorso al Prefetto: https://www.prefettura.it/novara/contenuti/Ricorsi_per_violazioni_al_codice_della_strada-40797.htm
Presentazione del ricorso al Comando di Polizia Locale
Qualora si volesse presentare il ricorso al Comando di Polizia Locale la richiesta, unitamente agli eventuali allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso il Comando di Polizia Locale, congiuntamente alla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, se la richiesta non viene firmata davanti all'incaricato;
- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Arona – Comando di Polizia Locale– Via San Carlo n. 2 – 28041 Arona (NO), allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
- che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
- che vengano allegate la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente acquisite mediante scanner in formato pdf.
MODALITA' PER IL RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Nel ricorso vanno indicati le generalità e i dati dell'autovettura, gli identificativi del verbale, i motivi per i quali si ritiene che la sanzione sia ingiusta e ogni altra informazione utile. Bisogna inoltre allegare copia del verbale e tutta la documentazione che possa provare la tesi sostenuta, nonché i nomi delle persone disponibili a testimoniare.
Attenzione!
All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato (vedi sezione "Quanto Costa")
La richiesta, unitamente agli allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso la Cancelleria del Giudice di Pace sita in Corso Europa n. 3 – 28922 Verbania (VB);
- per raccomandata da spedire al seguente indirizzo:
Ufficio del Giudice di Pace di Verbania – Corso Europa n. 3 – 28922 Verbania (VB).
E' necessario allegare i seguenti documenti:
- n. 1 originale del ricorso più 3 copie;
- originale del verbale di contestazione della violazione comprendente la busta con cui è stato inviato (che riporta la data di ricevimento della multa se questa è stata notificata per posta);
- ogni altro documento ritenuto utile dall’interessato;
- copia di un documento di riconoscimento valido.
E' inoltre possibile utilizzare una maschera di compilazione messa a disposizione, con relative istruzioni dettagliate dal seguente link del Ministero della Giustizia: https://gdp.giustizia.it/index.php?menu=guida&pagina=guida
Per maggiori informazioni: https://gdp.giustizia.it/sigp/?idufficio=1030720152
Cosa serve
Documento d'identità in corso di validità
Cosa si ottiene
COSA FA IL PREFETTO
Pervenuto il ricorso, il comando di Polizia Locale deve trasmettere, entro il termine di 60 giorni, gli atti al Prefetto.
Il Prefetto si pronuncia, entro i successivi 120 giorni dalla data di ricezione del fascicolo da parte della Polizia Locale, come segue:
- ricorso accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata di archiviazione e provvede a trasmetterla Comando di Polizia Locale, il quale, a sua volta, ne dà comunicazione al ricorrente;
- ricorso non accolto - in questo caso il Prefetto emette una ordinanza motivata con la quale impone il pagamento di una somma pari a metà del massimo della sanzione prevista per legge (circa il doppio della sanzione originaria) più le spese di accertamento e di notifica.
Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza.
Contro il provvedimento con il quale il Prefetto respinge il ricorso, è possibile ricorrere al Giudice di Pace.
COSA FA IL GIUDICE DI PACE
Pervenuto il ricorso, la cancelleria del Giudice di Pace notifica al ricorrente la data fissata per l'udienza, notifica inoltre al Sindaco e, se lo ritiene il caso, al Prefetto o altro soggetto interessato, la data di fissazione dell'udienza e copia del ricorso, disponendo la comparizione e la produzione degli atti.
All'udienza il Giudice di Pace, sentite le parti, si pronuncia come segue:
- ricorso accolto;
- ricorso non accolto - in questo caso il Giudice di Pace rigetta il ricorso con possibile onere del pagamento delle spese di giudizio.
La sentenza del Giudice di Pace è appellabile in Tribunale.
Tempi e scadenze
Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla contestazione o notifica della multa.
Il ricorso al Giudice di Pace va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della multa.
Quanto costa
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
All'atto del deposito o invio, il ricorrente deve obbligatoriamente versare il contributo unificato, utilizzando il pagamento a mezzo PagoPA (https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa.wp), con ricevuta da allegare al ricorso.
La quota da versare dipende dal valore della causa in base allo schema seguente:
- Per importi non superiori a 1.100 Euro si paga un contributo unificato di 43,00 Euro;
- Per importi superiori a 1.100 Euro e fino a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 98,00 Euro;
- Per importi superiori a 5.200 Euro si paga un contributo unificato di 237,00 Euro;
- Per importi indeterminabili si paga un contributo unificato di 237,00 Euro se il ricorso è di sola competenza del Giudice di Pace.
Accedi al servizio
Il Comando di Polizia Locale riceve senz'appuntamento
Condizioni di servizio
Contatti
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Contenuti correlati
- Documenti
- Regolamento delle prestazioni a carico di terzi del corpo di polizia locale per lo svolgimento di manifestazioni e eventi sul territorio comunale
- Regolamento sulle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze
- Regolamento "parco del Tredicino" attrazioni dello spettacolo viaggiante e circhi
- Regolamento di polizia urbana
-
Vedi altri
3
- Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di vigilanza ausiliaria
- Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
- Regolamento sul divieto di fumo nei locali del Comune di Arona