Attività edilizia libera CIL / AEL

  • Servizio attivo

Gli interventi in edilizia libera sono tutti quei lavori per cui non è necessario richiedere autorizzazioni o titoli abilitativi in Comune o presentare documentazione e, rispettando comunque le norme vigenti, possono essere eseguiti in autonomia


A chi è rivolto

Il servizio, è rivolto a tutti i cittadini del comune

Descrizione

Le attività di edilizia libera sono individuate all’ Art. 6 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

In base alle disposizioni dell’articolo 6 sopra richiamato sono eseguibili senza alcun titolo abilitativo:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. a);a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale;e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 ;e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Le Regioni a stato ordinario potranno estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli sopra elencati, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1, soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23, soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Ancorché senza titolo abilitativo i suddetti interventi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Si ribadisce che, con la sola esclusione degli interventi di cui alla lettera e-bis e cioè “le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto” che sono attuabili “previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale” tutti gli altri interventi sopra riportati possono essere eseguiti senza necessità di produrre alcuna comunicazione.
Si riportano quindi le note operative nel caso in cui si debba procedere alla comunicazione obbligatoria ai sensi della lettera e-bis.

Come fare

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

Cosa serve

Per accedere al servizio, assicurati di:

  • accedere al portale del servizio tramite l'apposito link;
  • avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi;
  • avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC).

Cosa si ottiene

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Tempi e scadenze

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Quanto costa

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Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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