ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

Il diritto di accesso civico è una delle più importanti novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 e poi modificate dal d.lgs. 97/2016 con la previsione dell’accesso civico generalizzato.

Tale norma, in particolare, prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web.

L’art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).

L’ANAC attraverso le “Linee guida recanti le indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 co. 2 del D. Lgs 33/2013”, adottate con Delibera n. 1309 del 28/12/2016, fornisce delle precisazioni in merito all’istituto dell’accesso comprensivo sia della disciplina prevista dalla legge 241/1990 (accesso documentale) sia di quella sopra richiamata (accesso civico e accesso generalizzato).

In particolare, alla luce della normativa e delle predette linee guida, si distingue tra accesso documentale, accesso civico e accesso generalizzato.


ACCESSO DOCUMENTALE

Il diritto di accesso documentale è disciplinato dal Capo V della Legge n. 241/1990 e dal “Decreto Trasparenza” di cui al D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, nonché dal “Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato” adottato dal Consiglio Comunale di Arona in data 6 febbraio 2017 con proprio atto n. 2.


ACCESSO CIVICO

L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

L’accesso civico è un istituto introdotto dal decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Tale istituto offre a chiunque la possibilità di richiedere all’Amministrazione la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’Amministrazione stessa ha l’obbligo di pubblicare a norma del D.lgs. n. 33/2013 e che, invece, ha omesso di pubblicare.

La richiesta di accesso civico, redatta sul modulo appositamente predisposto, può essere presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni (art. 5, c. 6, del d.lgs. n. 33/2013) dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati. Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza ai controinteressati durante il tempo stabilito dalla norma per consentire agli stessi di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l’ufficio competente di cui all’art. 5 del presente Regolamento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi l’accesso civico, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La stessa non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

N.B. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

Le richieste di accesso possono essere trasmesse tramite:

– posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it
– posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.arona.no.it
– tramite fax al n. 0322 – 231210

unitamente a una copia fotostatica del documento di identità

oppure

– direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arona – Via San Carlo 2

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9-bis della Legge n.241/1990.

Esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia

L’art. 1 del decreto legge 8 febbraio 2012 n. 5 prevede che l’organo di governo individui, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto a cui i cittadini o imprese potranno rivolgersi in caso di mancato rispetto dei termini.

Con la deliberazione n. 124 del 26 luglio 2012, la Giunta del Comune di Arona ha individuato nella persona del Segretario Generale, la figura cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del funzionario inadempiente, e per i procedimenti ascritti alla Responsabilità del Segretario Comunale la figura del Dirigente, Vice Segretario Generale, Dott. Giovanni Vesco, così come previsto dall’art.2 comma 9 bis della legge 241/90, come novellata dal D.L. n° 5 del 9 febbraio 2012 – convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, Legge 4 aprile 2012, n.35.

E’ possibile contattare il Segretario Generale (Dr. Agostino Carmeni) telefonando al numero della Segreteria Generale 0322 231211; eventuali comunicazioni possono essere inviate anche tramite Posta Elettronica al seguente indirizzo: poteresostitutivo@comune.arona.no.it


ACCESSO GENERALIZZATO

L’accesso generalizzato comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, a esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello civico, è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La richiesta di accesso generalizzato, redatta sul modulo appositamente predisposto, va indirizzata all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.

Qualora vi sia stato l’accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, il Comune deve motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti stabiliti dall’art. 5-bis del decreto trasparenza.

L’istanza di accesso, contenente le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti e numeri di telefono, identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti. La stessa non deve essere generica ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione di cui è richiesto l’accesso.

N.B. Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a scoprire di quali informazioni l’Amministrazione dispone.

Le richieste di accesso possono essere trasmesse tramite:

– posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it
– posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.arona.no.it
– tramite fax al n. 0322 – 231210

unitamente a una copia fotostatica del documento di identità

oppure

– direttamente presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arona – Via San Carlo 2

Avverso la decisione di diniego all’accesso del responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), il richiedente l’accesso generalizzato può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010.


REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO

È stato approvato con delibera Consiglio Comunale n. 2 del 06.02.2017

Visualizza qui il regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato (PDF) 


REGISTRO DEGLI ACCESSI

La Determinazione Anac n.1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articoli 5 e 5-bis d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal d.lgs.97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un registro delle richieste di accesso presentate per tutte le tipologie, che ne contenga l’elenco, l’oggetto, la data, l’esito e la data della decisione.

Registro degli accessi anno 2023
Registro degli accessi sem 1 – anno 2023
Registro degli accessi – anno 2022
Registro degli accessi sem 1 – anno 2022
Registro degli accessi – anno 2021
Registro degli accessi sem 1 – anno 2021
Registro degli accessi – anno 2020
Registro degli accessi sem 1 – anno 2020
Registro degli accessi – anno 2019
Registro degli accessi sem 1 – anno 2019
Registro degli accessi – anno 2018
Registro degli accessi sem 1 – anno 2018
Registro degli accessi – anno 2017

 

Pagina aggiornata il 15/03/2024

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