Riconoscimento imprese alimentari

Per alcune attività del settore alimentare gli operatori devono provvedere affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall'autorità competente; sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 le attività di:

  1. produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
  2. produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
  3. produzione di germogli.


Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento, in funzione dell'attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti.