BACHECA AVVISI
in materia di commercio in sede fissa
Si ricorda che il vigente Regolamento Comunale e conseguente ordinanza sindacale, in merito agli orari e giorni di apertura delle attività di acconciatore ed estetista, già prevedono da tempo quanto segue:
Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro, l’orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di acconciatore ed estetista, è rimesso alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo.
- Gli esercizi di acconciatore ed estetista possono restare aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 7 alle 21.00 (nel periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora solare), dalle 7 alle ore 22 (nel periodo dell’anno in cui è in vigore l’ora legale)
- L’orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione devono essere segnalati al Comune di Arona
- La chiusura domenicale e festiva è facoltativa
- La chiusura infrasettimanale è facoltativa
È stato reintrodotto dal Decreto Crescita, convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi di somministrazione, esercizi di vendita, esercizi ricettivi, intrattenimento pubblico, circoli privati, mense aziendali, ecc.
L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza è stato dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge.
In allegato le circolari della Prefettura di Novara, Ministero dell’Interno e il parere del Consiglio di Stato in merito al permanere dell’obbligo di tenuta del registro di cui all’art. 128 del TULPS
Con l’approvazione, lo scorso 2 agosto, della legge annuale per il mercato e la concorrenza sono stati esclusi (art. 1 comma 178) esplicitamente dall’obbligo della licenza sugli spiriti gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.
La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 ottobre 2017 ha poi precisato che, ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, risultano non essere soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. 504/95:
- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;
- gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;§
- la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.
Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati.Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
ART. 71 d.lgs. 59/2010
1. Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonomie di Trento e di Bolzano
2. Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o di coadiutore familiare, dipendente
3. Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con corso di studi in cui siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti
4. Aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande
5. Essere stato iscritto nel REC per le tabelle alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o aver superato l’esame per l’iscrizione nel REC
- requisito previsto da ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010, n. 61559 del 31/05/2010, n. 77536 del 23/06/2010
6. Requisito acquisito all’estero e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento
Scarica qui la tabella riassuntiva dei requisiti professionali