BACHECA AVVISI

in materia di attività produttive ed economiche

1) NUOVA ORDINANZA SINDACALE DISCIPLINANTE ORARI DELLE SALE DA GIOCO E DI UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO. 2) NORMATIVA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

Si rende noto che è entrata in vigore la  nuova ordinanza sindacale n. 22 del 25/05/2016 disciplinante gli orari delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del TULPS emessa sulla base delle disposizione della nuova legge regionale n. 9 del 2/5/2016 (entrata in vigore il 20 maggio 2016) “Disciplina regionale per la prevenzione e i il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

 

Sono state confermate le fasce orarie in cui è consentito l’utilizzo degli apparecchi da gioco già stabilite con precedente ordinanza sindacale. Si sottolinea però che la LR.9/2016 prevede che tali limitazioni riguardino, non solo gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS, ma anche quelli di cui al comma 7. Pertanto l’orario è così stabilito:

 

ORARIO DI  UTILIZZO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO  DI CUI ALL’ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL’INTERNO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DELLE TABACCHERIE, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI GLI ALTRI  LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.R. 9/2016:

 

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi

Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

 

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale, in caso di violazione dell’ordinanza, sono elevate (da € 500,00 a € 1500,00 per ogni apparecchio per il gioco).

 

L’ordinanza assume decorrenza dal 25/05/2016.

 

Si coglie l’occasione per sottolineare alcune delle altre novità contenute nella suddetta legge regionale:

 

  • Previsto divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS in locali che si trovano ad una distanza non inferiore a 500 mt. Da:

 

           a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

           b) centri di formazione per giovani e adulti;

           c) luoghi di culto;

           d) impianti sportivi;

           e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

           f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

           g) istituti di credito e sportelli bancomat;

           h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

           i) movicentro e stazioni ferroviarie.

 

E’ prevista una norma transitoria per gli esercenti che alla data di entrata in vigore della legge regionale (20 maggio 2016) gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e locali pubblici o aperti al pubblico, i quali si adeguano alla suddetta prescrizione entro i 18 mesi successivi all’entrata in vigore.

I titolari di sale da gioco o sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano entro i  tre anni successivi a tale data o entro 5 anni nel caso di autorizzazioni rilasciate dopo il 1 gennaio 2014.

 

  • La Regione Piemonte predisporrà i contenuti grafici di un marchio regionale “Slot no grazie” che verrà rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali, circoli, ecc. che sceglieranno di non installare o di disinstallare gli apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS
  • La Regione Piemonte, tramite l’ASL, renderà disponibili ai locali in cui sono installati apparecchi per il gioco il materiale informazione sui rischi correlati allo stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco e  predisporrà decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile. Il materiale dovrà essere esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico
  • Divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco negli esercizi pubblici o commerciali, nei circoli, ecc.
  • Divieto di utilizzo da parte dei minori di diciotto anni degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all’art. 110 comma 7 lett. c bis) del TULPS. Tale divieto va ad aggiungersi ai divieti  già previsti dal D.L. 98/2011 art. 24 c. 20 “È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto” e dal D.L. 158/2012 “Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi”
  • Interventi di formazione e aggiornamento obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS
  • Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie elevate (fino alla chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS) per le violazioni alle disposizioni della legge regionale.

 

SOSPENSIONE DICHIARAZIONE DELLE AZIENDE ENOLOGICHE

Con la presente si comunica che la Regione Piemonte – Direzione Agricoltura – ha sospeso temporaneamente in via sperimentale, l’obbligo di presentare la Dichiarazione Anagrafe Vitivinicola.

 

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