Codice disciplinare Personale dell’Area delle Funzioni Locali – Testo coordinato

Dettagli del documento

Disciplina il comportamento del personale dell'Area delle Funzioni Locali.

Descrizione

  1. In considerazione degli specifici contenuti professionali, delle particolari responsabilità che caratterizzano la figura dei dirigenti e dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali nel rispetto del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione spettanti alla dirigenza, nonché della giurisprudenza costituzionale in materia ed in considerazione della particolare natura e della rilevanza delle funzioni e delle responsabilità dei segretari, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed operatività delle amministrazioni, sono stabilite specifiche fattispecie di responsabilità disciplinare per il personale di cui all’art. 1 del CCNL 16/07/2024, nonché il relativo sistema sanzionatorio, con la garanzia di adeguate tutele al dirigente e al segretario nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 165/2001.
  2. Per i dirigenti e i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali costituisce principio generale la distinzione tra le procedure ed i criteri di valutazione dei risultati e quelli relativi alla responsabilità disciplinare, anche per quanto riguarda gli esiti delle La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui al CCNL 16/07/2024 e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui alle vigenti disposizioni legislative, che invece riguarda il raggiungimento dei risultati in relazione ad obiettivi assegnati, la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché i comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. La responsabilità dirigenziale è accertata secondo le procedure e mediante gli organismi previsti nell’ambito del sistema di valutazione delle amministrazioni, nel rispetto della normativa vigente.
  3. Per i segretari costituisce principio generale la distinzione tra i criteri di valutazione dell’attività svolta, dei risultati e degli obiettivi conseguiti e quelli relativi alla responsabilità disciplinare. La procedura relativa alla responsabilità disciplinare è altresì distinta da quella per la revoca dell’incarico di segretario, ai sensi dell’art.100 del D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 103 del CCNL 16/07/2024.
  4. Per il personale di cui all’art. 1 del CCNL 16/07/2024 restano ferme le altre fattispecie di responsabilità di cui all’art. 55, comma 2, del lgs. n. 165/2001, che hanno distinta e specifica valenza rispetto alla responsabilità disciplinare.
  5. Le sanzioni disciplinari sono applicate secondo i principi e i criteri definiti dal CCNL 16/07/2024, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 55 e seguenti del d. lgs. n. 165/2001.

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Ultimo aggiornamento: 24/06/2025, 11:20

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