BACHECA AVVISI

in materia di Esercizi pubblici e strutture ricettive

 

Proroga posizionamento dehors al 31 dicembre 2023

Il Decreto Milleproroghe ha disposto ulteriore proroga delle disposizioni semplificate di posa dei dehors fino al 31 dicembre 2023.

Quindi, salvo disdetta o diversa comunicazione relativa alle date di posizionamento, i dehors già autorizzati nel 2022 si intendono prorogati fino alla suddetta data.
Per pagamento del canone dovrà essere contattata la San Marco Spa.
Per i dehors siti su area demaniale contattare l’ufficio Patrimonio del Comune di Arona per ottenere relativa concessione.

Locazioni ad uso turistico - caratteristiche e adempimenti

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E DIFFERENZE CON LE STRUTTURE RICETTIVE TRADIZIONALI

Il contratto di locazione ad uso abitativo con finalità turistiche, è un particolare contratto di locazione con durata limitata nel tempo, il cui scopo precipuo è quello di soddisfare esigenze abitative temporanee per l’unica finalità turistica, ovvero insorte in occasione di un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria. E’ pertanto un contratto consensuale ad effetti obbligatori per mezzo del quale il locatore si obbliga a concedere al conduttore-turista, per un periodo limitato di tempo, un diritto personale di godimento su di un immobile per il fine di una vacanza, in cambio di un corrispettivo.

Le locazioni ad uso turistico non sono da considerarsi strutture turistico-ricettive ma affitti privati e, in quanto tali, afferiscono ad un ambito giuridico-normativo di competenza statale. Al riguardo, si evidenzia che le strutture turistico-ricettive tradizionali, alberghiere ed extralberghiere, ivi compresi gli esercizi di bed and breakfast, di affittacamere, nonché le case e gli appartamenti per vacanze (CAV), richiedono per l'avvio dell’attività la trasmissione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) mediante posta elettronica certificata (PEC) allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e sono assoggettate a precisi obblighi amministrativi, oltre all’erogazione dei servizi di offerta turistica e ricettivi.

La locazione turistica è resa, invece, in unità abitative private fornite di servizi igienici e di cucina autonoma, o in parti di esse con pari requisiti così come disposto dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 30 agosto 2017 n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere). L'alloggio deve pertanto essere funzionale e non è possibile affittare soltanto camere.

Il discrimine tra locazione ad uso turistico e strutture ricettive è dato dall'offerta di servizi o meno. Per la locazione non è ovviamente possibile offrire servizi tipicamente alberghieri, pertanto niente pulizia dei locali infrasettimanale, niente cambio biancheria, niente colazione o altri pasti. E’ unicamente possibile la fornitura iniziale di biancheria da letto e da bagno, mentre la pulizia dei locali deve essere effettuata ad ogni cambio di cliente e non durante la sua permanenza.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le locazioni ad uso turistico, sono contemplate nella Legge n. 431/98 sugli affitti che di fatto non disciplina questa particolare forma di locazione e rimanda semplicemente al Codice civile per la parte contrattuale. Lo Stato è inoltre intervenuto in merito ad alcuni aspetti fiscali, quali l’opzione della cedolare secca del 21% da ritenere sui contratti d’affitto e la tassa di soggiorno, con la legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. (17G00112) (GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31) entrata in vigore il 24/06/2017, ma non è ancora stato approvato un Regolamento di attuazione che dovrebbe fornire dettagli riguardo alle caratteristiche e peculiarità che contraddistinguono questa particolare forma di affitto breve, entro 30 giorni, ivi compresi gli aspetti gestionali ed eventualmente imprenditoriali di tale attività.
Fermo restando la competenza statale in materia di affitti brevi, tuttavia, date le rilevanti finalità turistiche che essi perseguono, considerato anche il fenomeno generatosi ed in continua espansione sul territorio regionale, la Regione Piemonte è intervenuta in materia ed ha incluso le locazioni turistiche nel testo di legge regionale relativo al comparto ricettivo extralberghiero con l’obiettivo di conseguire un efficace censimento delle locazioni turistiche, nonché creare un archivio informatico e raccogliere i flussi turistici generati a fini ISTAT.

In particolare, l’articolo 5 della l.r.13/17, descrive le caratteristiche, i servizi che è possibile offrire, nonché le modalità gestionali dettagliando, nel contempo, alcuni obblighi amministrativi riguardo ai quali verrà resa disponibile la relativa procedura sulla piattaforma informatica denominata ROSS 1000 (Piemonte Dati Turismo è il nuovo servizio web), già in uso per le strutture ricettive tradizionali dal 1° aprile 2019, e che sarà resa operativa, a livello telematico, per le locazioni turistiche a far data dal 1° ottobre 2019. Fino a tale data, la procedura amministrativa e il modello informativo della locazione turistica previsti nell’articolo 5, commi 5 e 6 della l.r. 13/2017, così come recepiti nell’articolo 14 e dall’allegato H) del regolamento regionale di attuazione alla legge medesima, non sono applicabili e, pertanto, nulla deve essere inviato al comune territorialmente competente, né tanto meno da quest’ultimo alla provincia o Città metropolitana e all’Agenzia turistica locale.
Si riporta di seguito i link del testo di legge recante “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere” e del regolamento regionale n. 4/2018, di attuazione alla legge medesima:

http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urnLegge=urn:nir:regione.piemonte:legge:2017;13@2019-07-24&tornaIndietro=true

http://arianna.cr.piemonte.it/regolafo/dettaglioRegolamento.do?urnRegolamento=urn:nir:regione.piemonte:regolamento:2018-06-08;4@2019-07-24&tornaIndietro=true


PRESENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA DENOMINATA “PIEMONTE DATI TURISMO”

PIEMONTE DATI TURISMO è il servizio web messo a punto dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport della Regione Piemonte in collaborazione con l’Osservatorio Turistico Regionale operante in VisitPiemonte DMO. Lo strumento PIEMONTE DATI TURISMO è basato sulla piattaforma individuata a livello nazionale a fine 2018 (ROSS 1000).
Il servizio è gratuito e raggiungibile da postazione PC fissa e device mobili - notebook, smartphone, tablet.
PIEMONTE DATI TURISMO è stato progettato per favorire l'invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti e per l'invio dell'aggiornamento annuale delle caratteristiche e prezzi (solo per le strutture ricettive tradizionali).
In ottica di semplificazione amministrativa, il servizio web PIEMONTE DATI TURISMO permette alle strutture ricettive di comunicare, con un unico inserimento dati in modalità check-in check–out, i dati dei flussi turistici (ISTAT) e di predisporre il file per la comunicazione di pubblica sicurezza (QUESTURA).
Per le strutture ricettive che dispongono di un software gestionale, il servizio web PIEMONTE DATI TURISMO permette di acquisire direttamente i dati da output compatibili. Per verificare il tracciato di trasmissione dati e l’elenco dei sw gestionali già interoperabili si invita a consultare gli allegati tecnici disponibili on-line alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/turismo/nuovo-servizio-web-piemonte-dati-turismo.
Il servizio web sopra descritto verrà reso operativo anche per le locazioni turistiche a far data dal 1° ottobre 2019.

Per l’accesso e l’utilizzo del servizio web PIEMONTE DATI TURISMO, i proprietari che intendono affittare i loro appartamenti con la modalità della locazione turistica o coloro che già lo fanno e che magari sono già accreditati su una o più community market place (Air bnb, Booking com ecc…) potranno ricevere supporto contattando l’Help Desk raggiungibile via e-mail all’indirizzo hd_datiturismo@piemonte-turismo.it o telefonando al numero 011.4326206 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Come si evince dalla lettura dell’articolo 17, comma 6 del r.r. 4/2018, la procedura amministrativa riguardante l’avvio delle locazioni turistiche è SOSPESA.

A far data dal 1° ottobre 2019 i proprietari di alloggi privati che intendono utilizzarli per finalità turistiche, in ottica di semplificazione amministrativa, dovranno procedere alla comunicazione attraverso il modello LT_2018 (Allegato H del r.r. 4/2018) disponibile come form telematico all’interno del portale www.sistemapiemonte.it nella sezione “Locazioni Turistiche – Piemonte Dati Turismo” che permetterà di inserire on-line tutti i dati e trasmettere la comunicazione direttamente al Comune di competenza; tale comunicazione verrà restituita all’utente completa del codice identificativo di riconoscimento (CIR) assegnato ad ogni immobile dichiarato. Si evidenzia che il CIR deve essere reso conoscibile, anche su portali telematici, in caso di pubblicità e promozione della locazione turistica.

A seguire l’utente riceverà le credenziali di accesso al servizio “Piemonte Dati Turismo” per l’invio dei dati statistici dei movimenti dei clienti come descritto nel paragrafo precedente.

Si precisa che è ovviamente possibile avviare una locazione turistica fin da subito (è dal 1998 che è possibile) indipendentemente dal procedimento amministrativo di cui sopra, secondo le modalità contrattuali in uso nell’ordinamento privatistico.
Tuttavia, é fatto obbligo per i privati che utilizzano alloggi in locazione turistica ed in corso di validità contrattuale, di adeguarsi alla nuova procedura telematica entro il 31 dicembre 2019.

ALTRI ASPETTI RILEVANTI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di pubblica sicurezza, valgono le disposizioni previste per le strutture ricettive. Pertanto, le generalità delle persone alloggiate devono essere comunicate accedendo al portale della Polizia di Stato: alloggiatiweb.poliziadistato.it

Per quanto riguarda la tassa di soggiorno, lo Stato ha reso simile le locazioni turistiche alle strutture ricettive; pertanto è necessario chiedere all'ufficio tributi del comune nel quale insiste l’alloggio da affittare, se sia stato deliberato qualcosa in tal senso.

Per quanto riguarda la comunicazione dei flussi turistici, occorrerà attendere che la piattaforma ROSS 1000 sia resa operativa.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere fiscale, rilevano le modalità operative e di trasmissione delle informazioni agli uffici della competente amministrazione finanziaria, per le quali si rimanda alle specifiche disposizioni di attuazione ed ai chiarimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate rispettivamente con provvedimento n. prot. 132395 del 12/7/2017 e circolare esplicativa n. 24/E del 12/10/2017.

Per quanto riguarda i rapporti con le community market places, tra le quali airbnb, booking com e similari, occorrerà prendere accordi direttamente con queste in accordi di natura privatistica.

Per quanto riguarda la gestione, l'articolo 4, comma 1 del d.l. 50/17, convertito nella Legge 96/17, recita che:

1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unita' immobiliari da locare.

Concetto ripreso dall'articolo 5, comma 4 della l.r.13/17:

4. Le locazioni turistiche possono essere gestite:

a) in forma diretta;
b) in forma indiretta, da parte di agenzie o società di gestione di intermediazione immobiliare e da operatori professionali che intervengono quali mandatari o sub locatori.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici ed igienico-sanitari, NON deve essere tenuto in considerazione l'Allegato A del regolamento regionale n. 4/2018 in quanto la legge regionale n.13/17 e il relativo regolamento di attuazione riguardano più che altro le strutture ricettive extralberghiere tradizionali e non gli affitti brevi o locaziooni turistiche. Trattandosi, infatti, di attività locativa svolta in unità abitative di civile abitazione, è sufficiente il requisito dell'abitabilità dei locali.

ISTRUZIONI PER LOCAZIONI TURISTICHE

In merito alle modalità di avvio delle locazioni turistiche, l’amministrazione regionale competente in materia di turismo ha provveduto ad adottare la D.G.R. n.16-9068 del 27 maggio 2019, in attuazione dell’articolo 17, comma 6 del r.r. n. 4/2018, nel cui Allegato A, sono fornite le opportune istruzioni operative applicabili nei confronti dei soggetti privati titolari di alloggi che intendono utilizzarli per locazione turistica

Alcolici, ritorna l'obbligo della denuncia fiscale ex UTIF all'Agenzia delle Dogane

È stato reintrodotto dal Decreto Crescita, convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019, l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita e la somministrazione di alcolici a carico degli esercizi di somministrazione, esercizi di vendita, esercizi ricettivi, intrattenimento pubblico, circoli privati, mense aziendali, ecc.

L'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza è stato dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019 data di entrata in vigore della legge.

Circolare regionale in merito alla nuova normativa regionale sulle strutture extra alberghiere e ai relativi adempimenti per le strutture extra alberghiere esistenti
Eliminato l’obbligo della c.d. “licenza sugli spiriti” (utif) per pubblici esercizi ed esercizi commerciali al minuto

Con l’approvazione, lo scorso 2 agosto, della legge annuale per il mercato e la concorrenza sono stati esclusi (art. 1 comma 178) esplicitamente dall’obbligo della licenza sugli spiriti gli esercizi pubblici, gli esercizi di intrattenimento al pubblico, gli esercizi ricettivi e i rifugi alpini.

La circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 9 ottobre 2017 ha poi precisato che, ad una prima ricognizione volta a facilitare la concreta attuazione della nuova disposizione, seppur non esaustiva, risultano non essere soggetti a denuncia ex art. 29, comma 2 del D.Lgs. 504/95:

 

- gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all’art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, già richiamati dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95 ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;

- la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati ed ipermercati;

 - gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;

- gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;

 - la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici. 

Per garantire uniformità di disciplina agli esercizi di vendita per i quali ricorrono le medesime condizioni giustificative, è da ritenersi parimenti esclusa dall’obbligo di denuncia la somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli privati. Resta fermo l’obbligo di denuncia di attivazione nonché di correlata licenza fiscale per gli esercenti la vendita all’ingrosso, ivi compresi quelli esonerati ex art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.504/95 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Dal 20 novembre rimozione delle macchinette da gioco a meno di 500 metri da punti sensibili

Si rammenta, agli esercizi pubblici interessati, che il prossimo 20 novembre scadrà il termine previsto dalla legge regionale per la rimozione degli apparecchi da gioco (di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del R.D. 773/1931) installati presso esercizi che si trovino in una delle condizioni
d’incompatibilità previste e, precisamente, a una distanza inferiore a mt. 500 (misurata in base al percorso pedonale più breve) da:

a) istituti scolastici di ogni ordine e grado,
b) centri di formazione per giovani e adulti,
c) luoghi di culto,
d) impianti sportivi,
e) ospedali, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario,
f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori,
g) istituti di credito e sportelli bancomat,
h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati,
i) movicentro e stazioni ferroviarie.
Si precisa che l'obbligo di rimozione degli apparecchi riguarda tutte le tipologie di esercizi in cui gli stessi sono installati (esercizi di somministrazione, tabaccherie, esercizi commerciali e artigianali, circoli privati, campeggi, alberghi, etc.) con la sola esclusione, in questa prima fase come prevede la legge, delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016 (cioè al 20/05/2016).

Si evidenzia che in caso di inottemperanza all'obbligo di rimozione degli apparecchi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per ogni apparecchio, oltre all'apposizione dei sigilli sugli apparecchi medesimi.
Inoltre si conferma l’efficacia dell’ordinanza sindacale n.22 del 25/05/2016 che pone limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento, sia nelle sale da gioco e da scommesse, sia negli esercizi pubblici e commerciali. Ricordiamo che l’ordinanza in questione fissa gli orari di utilizzo degli apparecchi da gioco nei locali pubblici dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 17,00 alle 22,00, tutti i giorni compresi i festivi. Al di fuori delle predette fasce orarie gli apparecchi devono essere disattivati. Il mancato rispetto delle limitazioni di orario comporta l'applicazione della sanzione che prevede il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio.

Ordinanza sindacale disciplinante gli orari delle sale da gioco e l'utilizzo degli apparecchi da gioco

Si rende noto che è entrata in vigore la  nuova ordinanza sindacale n. 22 del 25/05/2016 disciplinante gli orari delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 e 7 del TULPS emessa sulla base delle disposizione della nuova legge regionale n. 9 del 2/5/2016 (entrata in vigore il 20 maggio 2016) “Disciplina regionale per la prevenzione e i il contrasto del gioco d’azzardo patologico”.

Sono state confermate le fasce orarie in cui è consentito l’utilizzo degli apparecchi da gioco già stabilite con precedente ordinanza sindacale. Si sottolinea però che la LR.9/2016 prevede che tali limitazioni riguardino, non solo gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS, ma anche quelli di cui al comma 7. Pertanto l’orario è così stabilito:

ORARIO DI  UTILIZZO DEGLI APPARECCHI PER IL GIOCO  DI CUI ALL’ART. 110 COMMI 6 E 7 DEL TULPS COLLOCATI ALL’INTERNO DELLE SALE DA GIOCO, DELLE SALE SCOMMESSE, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E COMMERCIALI, DELLE TABACCHERIE, DEI CIRCOLI PRIVATI E DI TUTTI GLI ALTRI  LOCALI PUBBLICI OD APERTI AL PUBBLICO DI CUI ALL’ARTICOLO 2, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.R. 9/2016:

Dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni festivi compresi

Al di fuori di detta fascia oraria gli apparecchi devono essere disattivati.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa regionale, in caso di violazione dell’ordinanza, sono elevate (da € 500,00 a € 1500,00 per ogni apparecchio per il gioco).

L’ordinanza assume decorrenza dal 25/05/2016.

Normativa regionale per la prevenzione e il contrasto del gioco d'azzardo patologico. Novità.

E' previsto il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS in locali che si trovano ad una distanza non inferiore a 500 mt. Da:

           a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;

           b) centri di formazione per giovani e adulti;

           c) luoghi di culto;

           d) impianti sportivi;

           e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

           f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;

           g) istituti di credito e sportelli bancomat;

           h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;

           i) movicentro e stazioni ferroviarie.

E’ prevista una norma transitoria per gli esercenti che alla data di entrata in vigore della legge regionale (20 maggio 2016) gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS collocati all’interno di esercizi pubblici e commerciali, circoli privati e locali pubblici o aperti al pubblico, i quali si adeguano alla suddetta prescrizione entro i 18 mesi successivi all’entrata in vigore.

I titolari di sale da gioco o sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano entro i  tre anni successivi a tale data o entro 5 anni nel caso di autorizzazioni rilasciate dopo il 1 gennaio 2014.

  • La Regione Piemonte predisporrà i contenuti grafici di un marchio regionale “Slot no grazie” che verrà rilasciato agli esercizi pubblici e commerciali, circoli, ecc. che sceglieranno di non installare o di disinstallare gli apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS
  • La Regione Piemonte, tramite l’ASL, renderà disponibili ai locali in cui sono installati apparecchi per il gioco il materiale informazione sui rischi correlati allo stesso e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco e  predisporrà decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile. Il materiale dovrà essere esposto in luogo visibile e accessibile al pubblico
  • Divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco negli esercizi pubblici o commerciali, nei circoli, ecc.
  • Divieto di utilizzo da parte dei minori di diciotto anni degli apparecchi e congegni per il gioco di cui all’art. 110 comma 7 lett. c bis) del TULPS. Tale divieto va ad aggiungersi ai divieti  già previsti dal D.L. 98/2011 art. 24 c. 20 “È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto” e dal D.L. 158/2012 “Ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è vietato ai minori di anni diciotto l'ingresso nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi”
  • Interventi di formazione e aggiornamento obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS
  • Sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie elevate (fino alla chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS) per le violazioni alle disposizioni della legge regionale.
Pubblicata sul B.U. Regione Piemonte n. 18 del 05/05/2016 la nuova legge regionale n. 9 del 2 maggio 2016 “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”
Approvati nuovo regolamento e nuova modulistica per le aziende agrituristiche
Arpa Piemonte – predisposto modello per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico

Arpa Piemonte ha predisposto un modello per la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico secondo i criteri tecnici definiti dalla Regione Piemonte (DGR 2 febbraio 2004 n° 9-11616), corredato da specifiche istruzioni operative per la compilazione.

Il modello proposto ha carattere facoltativo e si applica alle generiche attività/opere soggette alla valutazione di impatto acustico, secondo quanto previsto dall’art. 8 L. 447/95 e art. 10 L.R. 52/00, fatta eccezione per le infrastrutture di trasporto.

Il documento ha l'obiettivo di fornire un supporto ai tecnici competenti in acustica, cercando di standardizzare la presentazione delle documentazioni di impatto acustico, che spesso sono assai carenti nella forma e nella sostanza.

Il modello, con le relative istruzioni operative, è disponibile sul sito internet dell'ARPA ai seguenti indirizzi: https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rumore/rumore/documentazione https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/modulistica

Emanazione da parte della Regione Piemonte di una guida agli adempimenti per la prevenzione dell’inquinamento acustico in sede di autorizzazione degli esercizi di somministrazione pubblica
Comunicazione persone alloggiate – Servizio “Alloggiati web”

Comunicazione persone alloggiate – art. 109 del TULPS – Modalità e tempistiche di trasmissione alla Questura – Servizio “Alloggiati web”

Liberalizzati gli orari degli esercizi commerciali in sede fissa

Con l'ordinanza sindacale n. 4/2013 è stato confermato il contenuto dell'ordinanza sindacale n. 30 del 05/07/2007 e s.m. e i. che disciplina gli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, discoteche, sale gioco.

Avvisi per esercenti la somministrazione di alimenti e bevande

CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA TRIENNALE RIVOLTO AI TITOLARI DI ESERCIZIO IN ATTIVITA’ O LORO DELEGATI, NEL COMPARTO DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Si ritiene necessario ricordare che l’art. 5 della L.R. 38/2006  prevede l’obbligo per i titolari di esercizi in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande, di frequentare, per ciascun triennio, il previsto corso di formazione professionale.

In merito alla decorrenza la Regione Piemonte con nota prot. 1835/DB/1608 del 8 febbraio 2012 ha ribadito i termini di decorrenza di detto obbligo:

Conseguimento dell'idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o commercio nel settore alimentare Data di decorrenza dell'obbligo di aggiornamento (per chi somministra alimenti e bevande) Riferimenti normativi
Prima del 1 marzo 2010

dal 1 marzo 2010:
(N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1 marzo 2013 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla LR 38/2006)

dgr 13 - 2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1. comma 2;
dgr 13-2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1 comma 4
Dal 1 marzo 2010 (Vecchio modulo di 130 ore o modulo integrativo di 50 ore al corso di 80 ore per la vendita di alimentari) dal 1 marzo 2016:
(N.B.: il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1 marzo 2019 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla LR 38/2006)
dgr 13-2089/2011, sezione VI, paragrafo 6.1.1, comma 1
Dal 1 marzo 2010 (Vecchio modulo di 80 ore per la vendita di alimentari) dal 1 marzo 2013:
(N.B. il corso di aggiornamento obbligatorio dovrà essere svolto entro il 1 marzo 2016 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla LR 38/2006)
DGR 13-2089/2011, Sezione VI, paragrafo 6.1.1. comma 3)
Dal 24 maggio 2011 (Nuovo corso "unico" di 100 ore) dal 1 marzo 2013:
(N.B. il corso di aggionamento obbligatorio dovrà esser svolto entro il 1 marzo 2016 pena l'erogazione delle sanzioni previste dalla l.r. 38/2006)
dgr 13-2089/2011

 

 

In caso di subingresso negli ultimi 6 mesi di scadenza del triennio (ovvero nel periodo compreso tra il 1 settembre 2012 ed il 1 marzo 2013; tra il 1 settembre 2015 ed il 1 marzo 2016, ecc.) l’esercente che subentra nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande deve frequentare il corso entro il primo anno del triennio successivo (ovvero rispettivamente entro il 1 marzo 2014; entro il 1 marzo 2017, ecc.) – dgr 103-12937/2009 , Sezione I , paragrafo 1.6. comma 3).

Per coloro (titolari o delegati alla somministrazione) che non hanno mai conseguito l’idoneità attraverso lo svolgimento di un corso di formazione ma che sono stati ritenuti in possesso dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto iscritti in precedenza al REC, oppure a seguito di presentazione di idoneo titolo di studio, oppure ancora a seguito di precedenti idonee esperienze lavorative nel settore somministrazione/commercio di generi alimentari, la data di decorrenza dell’obbligo di accertamento è quella del 1 marzo 2010 (N.B. il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro il 1 marzo 2013).

Maggiori informazioni possono essere ottenute rivolgendosi alle Associazioni di categoria o collegandosi al sito :
http://www.regione.piemonte.it/commercio/index.htm

 

INQUINAMENTO ACUSTICO – DPR 227/2011 –

Sulla G.U. del 3/2/2012 è stato pubblicato il D.P.R. 227/2011 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese”. Tale DPR è entrato in vigore il 18/02/2012.
Le disposizioni del suddetto DPR sono rivolte esclusivamente alle piccole e medie imprese.
L’allegato B allo stesso D.P.R. introduce il concetto di attività definite a bassa rumorosità per le quali viene prevista  (v. art. 4 del DPR 227/2011) l’esclusione dall’obbligo di presentare qualsiasi documentazione prima prevista dall’art. 8 della legge quadro sull’inquinamento acustico.

ATTIVITA’ SOGGETTE ALL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO
Esonero totale dunque da tutti gli adempimenti connessi all’inquinamento acustico per tutte le attività indicate dalla tabella All. B, tranne nel caso in cui si tratti di attività di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
In questi casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’art. 8, comma 2 della l. 447/95 redatta a cura di un tecnico competente in acustica ambientale. La documentazione andrà trasmessa esclusivamente per via telematica tramite lo SUAP competente per territorio.
Ove non vengano superati i limiti di emissione del rumore fissati dal documento di classificazione acustica comunale è consentita la presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta da un tecnico competente in acustica.

INFORMAZIONI UTILI

  • Ai luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo continua ad applicarsi il D.P.C.M. n. 215/1999;
  • Il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose ed i relativi allegati sono scaricabili dal sito internet del Comune  - sezione “delibere e regolamenti” – “regolamenti urbanistica”
  • Sul sito del Comune è consultabile l’elenco degli esperti in acustica ambientale riconosciuti dalla Regione Piemonte

 

 

TRATTENIMENTI NEI PUBBLICI ESERCIZI (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)

L’art. 13 del D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni) convertito con L. 35/2012 ha disposto l’abrogazione del secondo comma dell’art. 124 del Regolamento TULPS il quale assoggettava all’obbligo della licenza di cui all’art. 69 del TULPS “gli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall’articolo 86 della legge”.
In sostanza:
- se un esercizio pubblico (bar o ristorante esso sia) svolge occasionalmente o anche non occasionalmente attività di trattenimento non dovrà munirsi di alcuna autorizzazione né presentare alcuna SCIA ai sensi dell’art. 69 del T.U.L.P.S., ma dovrà comunque rispettare:

  • tutte le condizioni previste dal DM in materia di prevenzione incendi (titolo XI) se l’affluenza è inferiore a 100 persone
  • tutte le condizioni previste dal DM in materia di prevenzione incendi specificatamente per gli esercizi di tipo e) se l’affluenza è superiore a 100 persone
  • tutte le condizioni  previste in materia di inquinamento acustico;

Si richiama l’art. 8 dell’ordinanza sindacale disciplinante gli orari dei pubblici esercizi nella parte in cui   stabilisce che l’effettuazione dei “piccoli trattenimenti musicali" (musica dal vivo, Karaoke, piano bar, ecc.) deve ritenersi unicamente consentita,  agli effetti della presente disciplina, nelle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 9,00 alle 23,00 all'esterno del locale;
b) dalle ore 9,00 alle ore 00,00 all'interno del locale
c) negli orari stabiliti dal Sindaco nel caso delle deroghe di cui all'art. 11 della presente ordinanza
Ai suddetti fini  è da considerarsi “trattenimento musicale” anche quello effettuato con dj e definito ai fini SIAE “concertino con strumento meccanico” e, per "interno del locale" si intende l'area delimitata da muri costituente l'area di somministrazione dell'esercizio, escluse pertanto le aree destinate a dehor, i giardini interni, l'eventuale area privata esterna al locale .

Corso di formazione obbligatorio per la somministrazione di alimenti e bevande

Formazione obbligatoria di aggiornamento

La Regione Piemonte con la formazione obbligatoria promuove ed incentiva la riqualificazione e l’innalzamento del livello professionale degli operatori in attività, o loro delegati, nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande.

Il corso di aggiornamento obbligatorio, valido per ciascun triennio, ha una durata complessiva di 16 ore ripartite in 3 moduli di: igiene-sanità (8 ore); sicurezza (4 ore); approfondimenti, aggiornamenti in materia di igiene, sanità e sicurezza (4 ore) ed è gestito dagli enti convenzionati con la Regione Piemonte. Al termine del corso o di ogni singolo modulo l’ente gestore rilascia un attestato di frequenza e profitto (D.G.R. n. 25-1952 del 31 luglio 2015).

Si sottolinea che la mancata frequenza del corso di aggiornamento determina l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 16 bis* e all’art. 21 comma 2** della l.r. 38/2006.

*Art. 16 bis. della l.r. 38/2006 (Sospensione dell'autorizzazione)
1. In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dall'accertamento e applicazione immediata della sanzione di cui all'articolo 21, comma 2.

**Art. 21 comma 2 della l.r. 38/2006 (Sanzioni)
2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro, ad eccezione della violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, per la quale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 450,00 euro."

Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande

L'art. 71 del d.lgs. 59/2010 ha stabilito i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio di generi alimentari e di somministrazione alimenti e bevande. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso diverse risoluzioni in materia.

ART. 71 d.lgs. 59/2010

1. Corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonomie di Trento e di Bolzano

2. Aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, in qualità di socio lavoratore o di coadiutore familiare, dipendente

3. Diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, con corso di studi in cui siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione di alimenti

4. Aver esercitato in proprio per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande

5. Essere stato iscritto nel REC per le tabelle alimentari o per la somministrazione di alimenti e bevande o aver superato l’esame per l’iscrizione nel REC 
- requisito previsto da ris. Min. Svil. N. 53422 del 18/05/2010, n. 61559 del 31/05/2010, n. 77536 del 23/06/2010

6. Requisito acquisito all’estero e riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico con provvedimento

 
Scarica qui la tabella riassuntiva dei requisiti professionali

Avviso ai locali che effettuano la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici

Si avvisa che con legge 29 luglio 2010 n. 120 Disposizioni in materia di sicurezza stradale sono state modificate alcune disposizioni orientate a contrastare l'abuso di alcol con un occhio alla sicurezza.
In particolare con una modifica all'art. 6 del decreto legge 03.08.2007 n. 117, convertito in legge 02.10.2007 n. 160, si è previsto che:

1) Tutti i locali che effettuano attività di vendita e somministrazione di alcolici o superalcolici e che devono essere muniti della licenza prevista dall'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (BAR, RISTORANTI, SALE GIOCO, DISCOTECHE, CIRCOLI RICREATIVI-SPORTIVI-SOCIALI, ALBERGHI E ALTRE STRUTTURE RICETTIVE, AGRITURISMI, ecc.):

  • Devono cessare la somministrazione o la vendita dopo le 3 e non possono riprenderla fino alle 6;  il divieto non vale nella notte di capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 gennaio) e per quella di ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto).
  • Se sono aperti dopo le 24, devono mettere a disposizione degli avventori un apparecchio di rilevamento del tasso alcolemico per verificare volontariamente il proprio stato di idoneità alla guida. Non occorre un etilometro omologato, ma basta un precursore chimico, anche monouso. Le discoteche e i locali di spettacolo già hanno l'obbligo di disporre di tale apparecchio. Per gli altri locali questo obbligo entra in vigore il 13 novembre 2010. 
  • Devono esporre, all'entrata, all'uscita e all'interno del locale, una tabella che riproduce la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica ed anche le quantità di alcool che determinano il superamento del tasso alcolemico 

Ovviamente nulla è modificato in merito agli orari di chiusura degli esercizi pubblici che sono disposti con ordinanza sindacale. In merito ricordiamo le fasce orarie massime di apertura dei locali pubblici:

BAR, RISTORANTI e simili apertura: 5,00 - chiusura: 2,00   
DISCOTECHE e simili apertura: 19,00 - chiusura: 3,00
SALEGIOCO, SALE BILIARDO e simili   apertura: 10,00 - chiusura: 23,00

2) I titolari e i gestori degli esercizi di vicinato (con superficie di vendita inferiore a mq. 250), di cui all'art. 7 del D.Lgs. 114/98 (NEGOZI DI GENERI ALIMENTARI E ATTIVITA' ARTIGIANALI ALIMENTARI CHE SIANO ABILITATE ANCHE ALLA VENDITA DI BEVANDE e simili)

  • devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza. Il divieto non vale nella notte di capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 gennaio) e per quella di ferragosto (tra il 15 e il 16 agosto). 

Sono previste pesanti sanzioni amministrative per i trasgressori degli obblighi o dei divieti di cui sopra (da 5.000 a 20.000 euro) con la possibilità di sospensione della licenza o dell'autorizzazione a svolgere l'attività in caso di recidiva biennale. La sospensione della licenza è disposta dal Prefetto.

Si ricorda inoltre che:   

  • resta fermo il divieto per i pubblici esercizi di somministrare alcolici ai minori, agli ubriachi, agli infermi di mente (C.P. artt. 687 - 688);
  • ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/06  la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco può, con propria ordinanza, temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
  • È vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.
  • Ai sensi della L.R. 22/2009 nei locali adibiti in modo esclusivo alla vendita tramite distributori automatici (free shops) è sempre vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
Circolare della Regione Piemonte del 24/02/2010

Indicazioni sulle recenti novità normative introdotte con leggi Regionali, rilevanti agli effetti della normativa in materia di commercio.

Visualizza qui la circolare

Come aprire, trasferire o ampliare un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande
Indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/10
Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268
Legge Regionale 29 dicembre 2006 n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande ". -Art. 8 - "Indirizzi per la predisposizione, da parte
dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attivita'". Prima applicazione.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
di approvare gli “Indirizzi generali e criteri regionali per l’insediamento delle attività di
somministrazione di alimenti e bevande” per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per
l’insediamento delle attività secondo le modalità ed i contenuti di cui all’allegato A che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

Legge comunitaria 2008 - circolare FIPE e nota della Prefettura

La Legge Comunitaria 2008 pubblicata in G.U. N. 161 il 14 luglio u.s. che è entrata in vigore il 29 luglio 2009 contiene importanti innovazioni.
Tra gli aspetti di maggior interesse:

  • l'art. 7 - igiene degli alimenti
  • l'art. 23 - vendita e somministrazione di bevande alcoliche
  • l'art. 27 - allergeni
  • gli artt. 28 e 29 - poker sportivo
     

Scarica qui la circolare
 
Scarica qui la nota della prefettura

Obbligo di esporre nei locali le tabelle sui rischi dell'alcol

E' entrato in vigore il 23 settembre 2008 il decreto che prevede, all'interno dei pubblici esercizi dove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, l'obbligo di esporre le tabelle che riportano i rischi da assunzione di alcol.

I cartelli vanno esposti all'entrata, all'uscita e all'interno del locale e devono riportare sia la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di assunzione di alcolici, sia le quantità degli alcolici più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.

Sono interessati al provvedimenti i locali da ballo e le discoteche, ma anche bar, pub e ristoranti che organizzano concerti e serate, con musica dal vivo o dj. Per i locali che non rispettano l'obbligo di legge è prevista la chiusura da 7 a 30 giorni.

Il decreto prevede anche che il personale dell'esercizio sia in grado di aiutare i clienti a comprendere il contenuto delle tabelle, spiegando loro quali sono gli effetti collaterali derivanti dalla non osservanza delle prescrizioni.

Rivolgiti alla tua associazione di categoria o scarica qui il testo del decreto, le tabelle e gli altri allegati.

ESTRATTO DEL T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e del REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635)

Articolo 101 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773

È vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.
 
Articolo 176 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Agli effetti dell'art. 86 della legge (1), non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della legge (1), ed a litri 0,33 per le altre (2).
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.

(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il t.u.l.P.S.
(2) Comma così modificato dall'art. 7, l. 11 maggio 1981, n. 213.
Articolo 180 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della legge (1) (2) che trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della legge (1) (2) e 173 176 a 181 e 186 del presente regolamento (3).

(1) Trattasi del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, con il quale è stato approvato il T.U.L.P.S.
(2) Gli artt. 89 - 96 - 97 del TULPS sono stati abrogati dalla L. 14.10.1974, n. 524. L'abrogazione è stata mantenuta dall'art. 1 della L. 25 agosto 1991, n. 287 che ha abrogato la L. 14.10.74, n. 524
(3) L'art. 173 del Regolamento del TULPS (r.d. 6 maggio 1940 n. 635) è da intendersi superato, a seguito dell'abrogazione, a norma della L. 14.10.1974, n. 524 degli artt. 89,90,91,95,96,97,98,103, terzo e quarto comma, del T.U.L.P.S.

Articolo 181 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.

Articolo 186 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio  o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.

ORDINANZA SINDACALE AGGIORNATA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI
ORDINANZA DISCIPLINANTE GLI ORARI DEGLI STABILIMENTI BALNEARI