Descrizione
IL SINDACO ORDINA
A tutti i proprietari di:
- aree agricole non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree industriali dismesse, di provvedere con regolarità alla manutenzione del verde, al decespugliamento ed alla rimozione delle erbe secche, di arbusti e di eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, in quanto ritenuti possibili cause di problemi, sia di ordine igienico-sanitario sia di innesco e propagazione di incendio;
- di terreni e/o aree confinanti con aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio ed ai proprietari, possessori e conduttori a qualsiasi titolo dei terreni confinanti con le strade provinciali e statali di provvedere ad effettuare i gli interventi di messa in sicurezza procedendo in particolare:
a) il taglio di siepi, canne, arbusti, rami degli alberi che:
- invadono le aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, con riferimento ai confini stradali così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e citati in premessa, o che si trovano ad una quota inferiore a metri 4,50 dal piano viabile;
- occultano la segnaletica stradale;
- creano problemi di visibilità alla circolazione stradale;
- non consentono il passaggio pedonale e ciclabile;
b) all’abbattimento degli alberi pericolosi o pendenti che possono interferire con la sede stradale;
c) all’abbassamento delle siepi ed arbusti la cui eccessiva altezza può creare ostacolo alla circolazione stradale pregiudicandone la visibilità nel rispetto delle disposizioni
regolamentari vigenti ed in particolare da quanto prescritto dal Codice Civile (art. 892 comma 1 n. 3);
d) ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade provinciali confinanti con i propri fondi. - la rimozione, nel più breve tempo possibile, di ramaglie o alberi che, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, cadono sulle aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, strade provinciali e statali.
- Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune e successivamente dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e comunque con un minimo di due cicli di lavoro secondo le seguenti scadenze:
a) primo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO di ogni anno;
b) il secondo ciclo di manutenzione ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE di ogni anno.