Gli uffici anagrafici non possono più rilasciare certificati per le pubbliche amministrazioni

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Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo

Data:

01 Settembre 2023

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Descrizione

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L.183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R.445/2000).Pertanto, l'ufficio comunale di anagrafe può rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.

Questo comporta che per i certificati  dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) E' PREVISTO IN OGNI CASO IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R.642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia Euro 16,00 + euro 0,52 per ciascun documento.

È disponibile la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – ANPR (al seguente link: https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/certificati/ ) un certificato, anche in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.
Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e pagoPA, la piattaforma di pagamenti della Pubblica Amministrazione. L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre più i servizi della Pubblica Amministrazione ai bisogni del cittadino.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con "istituzioni private": banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445)  ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

Ultimo aggiornamento: 24/10/2023, 12:53

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