Descrizione
Si invitano tutti gli operatori del settore agricolo, le ditte di manutenzione del verde e tutti i cittadini che curano piante ornamentali o coltivano piccoli appezzamenti di terreno a livello amatoriale, a rispettare rigorosamente quanto previsto dalla normativa regionale a tutela delle api e dei pronubi, nonché le indicazioni sempre presenti in etichetta dei prodotti fitosanitari.
La Legge Regionale n. 1/2019, articolo 96, comma 9, prevede: “Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamenti antiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all'asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api”.
Pertanto, va considerato con estrema attenzione il fatto che, come nel caso di impiego di insetticidi, anche in caso di trattamenti con diserbanti e/o fungicidi NON SI PUO’ OPERARE in presenza di fiori e di melate.
Nel caso di fioriture È FONDAMENTALE sfalciare, lasciare appassire e rimuovere la massa vegetale prima di procedere con la distribuzione del prodotto fitosanitario.
Tali disposizioni sono valide sia che si operi all’interno di appezzamenti coltivati, sia che vengano trattati bordi di strade, di ferrovie, ecc. Sono altresì valide nel caso di trattamenti di alberate cittadine se sono presenti melate (Es. Tiglio).
I trattamenti vanno fatti da personale specializzato, evitando le ore centrali del giorno in cui le api sono in attività e operando in assenza di vento per contrastare i fenomeni di deriva al momento della distribuzione.
Quanto sopra è valido anche per gli hobbisti che operano su proprietà private.
Si fa presente che l’art. 97 comma 4 lettera a) della Legge Regionale n. 1/2019 prevede la sanzione amministrativa da euro 200,00 ad euro 1.200,00 nel caso di violazione al disposto di cui al sopra citato articolo 96 comma 9.
Guida della Regione Piemonte all'uso corretto dei prodotti fotosanitari