Descrizione
Con 12 voti favorevoli e 5 astenuti sono state approvate le modifiche e le integrazioni al vecchio regolamento approvato il 9 dicembre 2008 che disciplina il diritto di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali, oltre che alle notizie, alle informazioni e ai documenti utili in possesso degli Uffici Comunali.
Il vecchio regolamento prevedeva originariamente che:
a) «…le notizie, le informazioni e le consultazioni, di norma, vengono esaudite nella medesima giornata in cui sono richieste [art. 2, comma 4].
Dopo la modifica apportata, che recepisce anche l'emendamento formulato dal Sindaco, nel corso della seduta consiliare del 28 ottobre, la norma stabilisce che: «Le notizie e le informazioni che siano nella immediata disponibilità degli uffici, sono fornite entro il termine massimo di due giorni, naturali, consecutivi, successivi a quello della richiesta» [art. 2, comma 4]: «Le notizie e le informazioni che non siano nella immediata disponibilità degli uffici e gli atti e i documenti dei quali sia stata chiesta la consultazione o l’estrazione di copia, sono forniti entro il termine massimo di quindici giorni, naturali, consecutivi, successivi a quello di acquisizione della richiesta». [art. 2, comma 5].
b) «Il Responsabile del Settore/Servizio cui perviene la domanda, ha il dovere, sentita la Giunta che si esprime con direttiva, di differire l'accesso ai documenti richiesti, sino a quando la loro conoscenza possa costituire grave pregiudizio all’azione che l'Amministrazione intende assumere, con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti in potenza o in atto, fermo restando l'obbligo di fissare il tempo del differimento, di norma non superiore a trenta giorni dall'intervenuta richiesta di accesso» [art. 3, comma 4].
Dopo la modifica apportata, che recepisce anche l'emendamento formulato dal Sindaco, nel corso della seduta consiliare, la norma stabilisce che: «Il Responsabile del Settore/Servizio cui perviene la richiesta di accesso può, sentita la Giunta che si esprime con direttiva, differire l'accesso ai documenti qualora la loro conoscenza possa arrecare grave pregiudizio al buon andamento dell’azione amministrativa, con particolare riferimento ad atti legali o tecnici afferenti liti potenziali o in atto, fermo restando l'obbligo di fissare il tempo del differimento, che di norma non può essere superiore a trenta giorni dall'intervenuta richiesta di accesso, e l’obbligo di motivare in concreto le ragioni del differimento» [art. 3, comma 4].
"Queste modifiche derivano dalla necessità di non gravare sugli uffici comunali con richieste i cui tempi del regolamento erano troppo stringenti - spiega il Sindaco Alberto Gusmeroli - a fronte delle continue richieste di documenti, accessi agli atti ed informazioni, per andare incontro alle difficoltà degli uffici. Queste modifiche risultano ancora più significative se si considera che già attualmente c'è una pubblicazione massiva di tutti i dati e dunque ogni consigliere è quasi totalmente autonomo nell'esercizio del suo ruolo".