Norme sull’accensione degli impianti di riscaldamento

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La normativa in materia di risparmio energetico definisce i limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

Data:

06 Ottobre 2023

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Descrizione

Ogni anno si accendono i caloriferi delle case, prima al nord e in montagna, poi via via anche nelle località meno fredde. Lo impongono le norme sul risparmio energetico, che definiscono tre diversi limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

La normativa in materia di risparmio energetico definisce i limiti alla libertà di gestione degli impianti di riscaldamento.

Riferimento:

  • D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
  • Decreto 07/11/2017, 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
  • Regolamento UE 2022/1369 del 05/08/2022;
  • Piano Nazionale di Contenimento dei Consumi di Gas Naturale (in attesa di emissione di decreto attuativo del Ministero della Transizione Ecologica).

Limiti massimi di temperatura nei locali

  1. I valori indicati all’art. 3, comma 1, del P.R. n. 74/2013 sono ridotti di 1° C:
    a) 17° C +/- 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
    b) 19° C +/- 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
  2. I limiti di esercizio degli impianti termici, rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del
    D.P.R. n. 74/2013, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione (posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio) e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione.

Limiti di periodo e di orario di accensione/spegnimento

Arona è inserita nella fascia climatica E, con un limite orario giornaliero di accensione degli [nbsp]impianti:

e) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 07 aprile;

Si precisa che sono fatte salve le utenze sensibili quali ospedali, case di ricovero, asili nido e scuole dell’infanzia di cui all’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche tali da giustificarne la messa in funzione e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero nella nostra zona climatica per non più di 6 ½ ore (art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. 412/93). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco. Anche in caso di attivazione straordinaria gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura.

Prolungamento del periodo di accensione

Al verificarsi di condizioni meteorologiche particolarmente fredde, la normativa consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, su delibera della Giunta Comunale ed ordinanza del Sindaco. In altri termini, l'ordinanza del Sindaco, se necessaria, può:

  • anticipare rispetto al 22 ottobre o posticipare l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 6 ½ già consentite dalla vigente normativa;
  • aumentare il tempo di accensione rispetto alle 13 ore giornaliere già ammesse dalla legge.

Impianti a biomassa

Ecco un estratto dei punti salienti della Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. 14/09/2018 n. 29- 7538, che limita le installazioni e l'utilizzo di impianti a biomassa legnosa sul territorio regionale:

  • il divieto, in tutti i comuni del territorio regionale, di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/2017 per le seguenti classi di appartenenza:

1. “tre stelle”, per i generatori che sono stati installati dal 1.10.2018;
2. “quattro stelle”, per i generatori che sono stati installati dal 1.10.2019;

  • di disporre che sono esentate dal divieto di utilizzo di cui al precedente punto 2), lettera b) della D.G.R. 14/09/2018 n. 29-7538 (divieto di cui al punto precedente), le unità immobiliari in cui il generatore di calore a biomassa di potenza nominale inferiore a 35 kW sia l’unico sistema di riscaldamento presente;
  • di integrare le misure temporanee omogenee di 2° livello, previste nell’Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, con la seguente azione b.10. “Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;
  • di disporre che, dal 1° ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, sia consentito solo l’utilizzo di pellet che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

 

 

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023, 13:08

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