Registrazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante esistenti alla data dell'11.12.2007
Il DM 18/05/2007 ha previsto l'obbligo della registrazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante esistenti alla data dell'11.12.2007. La registrazione con la conseguente assegnazione del codice identificativo ad ogni attrazione dello spettacolo viaggiante deve essere ottenuta entro l'11/12/2009
Il gestore dell'attrazione, in possesso di licenza per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, deve presentare domanda di registrazione al Comune :
- nel cui territorio è presente la sua sede sociale
oppure
- in cui è in corso l'impiego dell'attrazione
Per la domanda occorre che il gestore utilizzi l'apposito modulo e alleghi tutta la documentazione prevista. In particolare:
1) disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi;
2) verbali delle prove e dei controlli effettuati da tecnico abilitato non oltre i sei mesi prima della presentazione del fascicolo afferenti almeno all'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, degli apparati idraulici e degli impianti elettrici/elettronici
3) verbali delle successive verifiche periodiche di cui all'art. 7 del DM 18/05/2007
4) istruzioni di uso e manutenzione dell'attività
Presso l'Ufficio Polizia Locale - sito al piano terra dell'edificio comunale - in orario di apertura al pubblico.
La documentazione presentata verrà sottoposta alla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, comunale o provinciale a seconda dei casi. La Commissione effettuerà un sopralluogo per verificare il regolare funzionamento dell'attrazione. L'ufficio provvederà poi all'assegnazione del codice identificativo. A carico del gestore il pagamento per l'intervento della Commissione di Vigilanza, la realizzazione della targa metallica da applicare sull'attrazione e la marca da bollo da € 16,00 da apporre sulla domanda.
Nel caso di subingresso o acquisto di un'attrazione il gestore deve chiedere la voltura del codice identificativo. Nel caso di dismissione dell'attrazione il gestore deve farne comunicazione al Comune che ha rilasciato il codice identificativo
DM 18/05/2007