SANZIONI
In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun anno di ritardo.
INTERESSI
Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
Pagina aggiornata il 22/10/2023