PROCEDURE PER GLI INTERVENTI
- Vegetali legnosi tutelati ricadenti nelle seguenti zone vincolate:
parchi e giardini privati soggetti a vincoli di legge quali:
– titolo I D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (ex L. 1089/39);
– art. 139 titolo II D.Lgs. 29.10.1999, n. 490 (ex L. 1497/39);
– art. 146 titolo II D.Lgs. 29.10.1999, n 490 (ex L. 431/85), escluso Parco dei Lagoni);
– art. 24 L.R. 02.12.1977 n. 56 e s.m.i. (parchi di ville su tavv. di PRGC).
va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, da allegare poi ad una denuncia d'inizio attività da presentare prima dell'esecuzione dell'intervento, corredata da una relazione asseverata a firma di un tecnico esperto del settore (agronomo, perito agrario o agrotecnico) incaricato dal richiedente a sua cura e spese, attestante i motivi che giustificano la richiesta.
- Vegetali legnosi non tutelati ricadenti nelle zone vincolate succitate
va preventivamente acquisita l'autorizzazione paesistica all'abbattimento, da allegare poi alla semplice comunicazione da trasmettere al comune prima dell'esecuzione dei dell'intervento.
- Vegetali legnosi non tutelati e non ricadenti nelle zone vincolate succitate
Semplice comunicazione al comune prima dell'esecuzione dell'intervento.
- Vegetali legnosi tutelati e non ricadenti nelle zone vincolate succitate
occorre presentare D.I.A. per l'intervento, corredata da una relazione asseverata a firma di un tecnico esperto del settore (agronomo, perito agrario o agrotecnico) incaricato dal richiedente a sua cura e spese, attestante i motivi che giustificano la richiesta.
CONTRAVVENZIONI PREVISTE
sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 2.582,28 per ciascun albero, salvo ulteriori sanzioni relative ad infrazioni in materia di tutela paesistico-ambientale.