Accertamento compatibilità paesaggistica

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Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)


A chi è rivolto

Secondo il codice dei beni culturali e del paesaggio l’accertamento di compatibilità paesaggistica è rivolto ai proprietari, ai possessori o i detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, i quali per poter eseguire interventi su tali beni, devono richiedere l’autorizzazione paesaggistica all’amministrazione competente.

Descrizione

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , ha introdotto all’art. 146 comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso unicamente per i casi previsti dall’ Art. 167 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 comma 4 e cioè:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
    per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’ Art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 .

Al di fuori di queste tipologie di lavori le violazioni sono punite con le sanzioni penali previste all’ Art. 181 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Per quanto attiene alla definizione di lavori, superfici utili o volumi occorre fare riferimento alla Circolare Ministero per i beni e le attività culturali 26 giugno 2009 n. 33.

La procedura per l’accertamento è normata all’art. 167 comma 5 e dispone che l’autorità competente si debba pronunciare entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo parere vincolante della soprintendenza.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Nel caso in cui non sia accertata la compatibilità paesaggistica deve essere applicata la sanzione demolitoria ed il trasgressore è tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese (art. 167 comma 1).

Come fare

Per richiedere l’accertamento di compatibilità paesaggistica occorre presentare domanda corredata dei necessari documenti.

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

Cosa serve

La domanda è assoggettata a marca da bollo.

Per accedere al servizio, assicurati di:

  • accedere al portale del servizio tramite l'apposito link;
  • avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi;
  • avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC).

Cosa si ottiene

rilasciare autorizzazione paesaggistica

Tempi e scadenze

La procedura di accertamento si determina entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

Quanto costa

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • marca da bollo del valore vigente per la domanda;
  • marca da bollo del valore vigente per il rilascio dell’autorizzazione;
  • diritti di segreteria (in relazione al tipo di intervento edilizio).

Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per l'Edilizia (SUE).

Accedi al servizio

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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