A chi è rivolto
A tutti i soggetti privati (cittadini), compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi (associazioni di categoria, enti pubblici, ecc.), che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale si richiede l’accesso.
Descrizione
I cittadini - singoli o associati – possono accedere ai documenti e alle informazioni in possesso dell'Amministrazione, secondo le modalità e con i limiti previsti dalla Legge n.241/90 e s.m.i.. Si può prendere visione dei documenti o chiederne copia - in tal caso, ai sensi della normativa vigente, è previsto il pagamento dei costi di riproduzione e dei diritti fissi, ottenendo risposta entro un termine stabilito. Esistono alcuni limiti e restrizioni al diritto di accesso ai documenti e alle informazioni che sono legate, ad esempio, alla necessità di tutelare il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
L’Amministrazione, se individua soggetti controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi, mediante lettera raccomandata A.R. o per via telematica. Detta comunicazione sospende i termini del procedimento. Entro 10 gg. dalla sua ricezione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l’Amministrazione risponde alla richiesta di accesso.
I controinteressati all'accesso documentale sono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, o al contenuto di documenti connessi, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
Nel caso la richiesta risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento è tenuto a dare comunicazione al richiedente, non oltre 10 gg. dalla ricezione da parte dell’ufficio competente. Il termine iniziale del procedimento si interrompe e ricomincia a decorrere per intero dal ricevimento della domanda perfezionata.
Il richiedente può ricorrere al Tar, al Difensore Civico o alla Commissione per l'accesso. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante, il quale si pronuncia entro 10 giorni dalla richiesta (vedi art. 25 della Legge n. 241/1990).
Sussistono alcuni documenti esclusi dal diritto di accesso (vedi art. 24 della Legge n. 241/1990, ad es. documenti coperti da segreto di Stato, ecc.). Deve essere comunque garantito al richiedente l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.
In caso di mancato accoglimento della richiesta, con provvedimento dirigenziale può essere disposto:
- il differimento dell’accesso, nel caso di atti soggetti ad ulteriori procedimenti che ne determinano la temporanea non esigibilità;
- la limitazione, da effettuarsi previo occultamento dei soli dati la cui conoscenza costituisca effettivo pregiudizio agli interessi oggetto di esclusione dal diritto di accesso;
- il diniego, nel caso di atti esclusi dal diritto di accesso o oggetto di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento.
Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli Uffici.
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative sono previste categorie di atti esclusi dal diritto di accesso ed atti la cui richiesta dà luogo ad un differimento per temporanea non esigibilità.
Come fare
L’accesso può essere informale o formale.
Per l’accesso informale:
Si esercita personalmente tramite richiesta, anche verbale, ove non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sussistenza dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza dei documenti richiesti e sull'accessibilità dei documenti stessi; in tali casi, l'ufficio provvede immediatamente e senza altre formalità all'esibizione del documento e/o all'eventuale rilascio di copie.
Per l’accesso formale:
La richiesta di accesso agli atti formale può essere esercitato da coloro che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento richiesto. Si esercita qualora non sia possibile l'accoglimento della richiesta informale e se sorgono dubbi sulla legittimità del richiedente.
La richiesta può essere trasmessa unicamente in modalità telematica.
Cosa serve
Per richiedere il servizio occorre:
- Essere in possesso di credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi;
- Copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità da allegare all'istanza.
Cosa si ottiene
Visione e/o estrazione in copia del documento amministrativo al quale si chiede l’accesso
Tempi e scadenze
Per l’accesso agli atti: 30 giorni consecutivi dalla richiesta. Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza l'ente può richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti. In tal caso il termine del procedimento ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione dell'stanza integrata con i chiarimenti richiesti dall'ente.
Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta -decorrenti dalla data di protocollazione- questa si intende respinta (silenzio-diniego).
Quanto costa
L’esame dei documenti è gratuito, salvo il rimborso di riproduzione che vengono così quantificati:
FOGLI A4
euro 0,15 bianco e nero a facciata
euro 0,79 a colori a facciata
FOGLI A3
euro 0,17 bianco e nero a facciata
euro 1,70 a colori a facciata
Nulla è dovuto all'atto della presentazione dell'istanza.
La consegna delle fotocopie è però subordinata al pagamento anticipato dei costi di riproduzione.
E’ assoggettato al pagamento dell’imposta di bollo il solo rilascio di copia in forma autentica.
Accedi al servizio
Le istanze devono essere presentata esclusivamente in modalità telematica
Condizioni di servizio
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