Centri vacanza per minori Centri estivi

  • Servizio attivo

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i 6 e i 18 anni; i minori di età compresa tra 3-6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato.


A chi è rivolto

A chi vuole svolgere o svolge un servizio di vacanza (Centro vacanza per minori o Centro estivo)

Descrizione

Come da indicazioni operative contenute nell’Allegato 1 della D.D. 17 maggio 2019 n. 392 il modello:

  • Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 882/04)

è da inviare direttamente al SIAN dell’ASL territorialmente competente (tramite PEC o posta elettronica), senza necessità di trasmissione al Suap.

N.B.: in caso di presentazione telematica della pratica, si può procedere unicamente con la compilazione dei modelli 2194 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura o variazioni centri di vacanza per minori al cui interno è possibile la contestuale compilazione del modello 2013 – Notifica ai fini della registrazione (unificata). Non si devono in tal caso compilare separatamente il modello di SCIA (2194) e di notifica (2013).

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e; può essere svolto sia in immobili o su aree appositamente attrezzate, sia presso strutture ricettive regolarmente in attività e può essere diurno o con pernottamento, e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.

I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i 6 e i 18 anni; i minori di età compresa tra 3-6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato. La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti; nel caso in cui si superi occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore a 100.

Come fare

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

Cosa serve

Per accedere ai servizi del SUAP, assicurati di:

  • accedere al portale del servizio tramite l'apposito link
  • avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi
  • avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC)

Cosa si ottiene

Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso

Tempi e scadenze

I termini del procedimento sono stabiliti dalla normativa vigente.

Quanto costa

I costi per avviare l’istanza sono composti da:

  • diritti SUAP (se richiesti);
  • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

Per informazioni riguardo ai costi e alla modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per le Attività Produttive (SUAP)

Accedi al servizio

Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 19/12/2024

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