Un contributo pari al 20% (al netto IVA per i titolari di partita IVA ed al lordo per i soggetti non titolari di partita IVA) dell’effettivo costo sostenuto per la rimozione delle coperture in Amianto da parte di proprietari, non tenuti per legge o regolamenti di edifici adibiti a civile abitazione e relative pertinenze.
L’agevolazione consiste in un contributo determinato nell’entità e nei limiti della somma pagata a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) nel triennio successivo all’ultimazione dei lavori e con riferimento alla TARI dovuta nel momento dell’inizio dei lavori, riferita agli edifici, adibiti a civile abitazione e relative pertinenze, cui fa riferimento la sostituzione.
Nel caso di edifici con più di una unità immobiliari (condomini), il contributo, così come determinato al punto precedente, sarà definito in misura forfettaria in € 2.000,00 a domanda dell’amministratore condominiale.
La liquidazione del contributo avverrà a fronte della rendicontazione della spesa sostenuta per la sola rimozione dell’amianto, correlata dalle copie delle relative fatture.
Sono esclusi dalla contribuzione gli interventi di rimozione obbligatoria, incapsulamento o sovra copertura.
La liquidazione del contributo avverrà con bonifico intestato al richiedente del contributo (non è possibile effettuare accrediti in c/c terzi) sul codice IBAN indicato nella domanda.