La convivenza di fatto
La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie composte da persone maggiorenni, di qualsiasi cittadinanza, residenti in Italia:
• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono documentare la libertà di stato);
• coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune: la coppia deve, quindi, essere nello stesso stato di famiglia.
I conviventi di fatto in possesso di tali requisiti possono rendere in qualsiasi momento la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, che sarà registrata in anagrafe.
Dopo la registrazione, è anche possibile depositare un contratto di convivenza, come previsto dalla Legge 76/2016.
Il contratto di convivenza
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.
Pertanto, nel caso di cittadini stranieri, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge, dichiarare di voler costituire una convivenza di fatto e soltanto dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.
Per i contenuti del contratto si rimanda alla Legge 76/2016.
Il contratto di convivenza si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.
Cessazione della convivenza di fatto
La convivenza di fatto può cessare per:
- matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
- decesso di uno dei conviventi
- cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
- cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi.
La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.