Registrazione in anagrafe di costituzione o cessazione di convivenza di fatto

  • Servizio attivo

Come rendere la dichiarazione di costituzione/cessazione di una convivenza di fatto ai sensi della Legge 76/2016


A chi è rivolto

Costituzione
Alle coppie di cittadini residenti nello stesso stato di famiglia e in possesso dei requisiti previsti, che vogliono registrare in anagrafe la convivenza di fatto

Cessazione
Alle coppie già conviventi di fatto

Descrizione

La convivenza di fatto

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda coppie composte da persone maggiorenni, di qualsiasi cittadinanza, residenti in Italia:

• unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono documentare la libertà di stato);

• coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune: la coppia deve, quindi, essere nello stesso stato di famiglia.

I conviventi di fatto in possesso di tali requisiti possono rendere in qualsiasi momento la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, che sarà registrata in anagrafe.

Dopo la registrazione, è anche possibile depositare un contratto di convivenza, come previsto dalla Legge 76/2016.

 

Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica. E' la convivenza di fatto il presupposto per la sottoscrizione di un eventuale contratto e non viceversa.

Pertanto, nel caso di cittadini stranieri, questi prima dovranno provvedere all'iscrizione in anagrafe, producendo la documentazione prevista dalla legge, dichiarare di voler costituire una convivenza di fatto e soltanto dopo potranno sottoscrivere il contratto di convivenza che dovrà essere registrato in anagrafe.

Per i contenuti del contratto si rimanda alla Legge 76/2016.

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

Cessazione della convivenza di fatto

La convivenza di fatto può cessare per:

  • matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
  • decesso di uno dei conviventi
  • cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
  • cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi.

La convivenza di fatto non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si costituisca un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

Come fare

La dichiarazione di costituzione di convivenza di fatto deve essere resa da entrambi i componenti in qualsiasi momento, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

In caso di costituzione di convivenza di fatto, occorre compilare il modulo seguente:

In caso di cessazione di convivenza di fatto, occorre compilare il modulo seguente:

La richiesta, unitamente agli eventuali allegati richiesti, potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe, previo appuntamento, nei seguenti orari:
    - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
    - martedì e giovedì dalle ore 08.30 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.00;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    - che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
    - che vengano allegate la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente acquisite mediante scanner.

Cosa serve

Per presentare l'istanza sono necessari:

  • per i cittadini non italiani, se la libertà di stato non è già registrata in anagrafe, una certificazione rilasciata dallo Stato di appartenenza, in linea con le norme in materia di legalizzazione e traduzione in lingua italiana.
  • copia fotostatica documento di identità in corso di validità;

Cosa si ottiene

In caso di costituzione

La convivenza di fatto è registrata in anagrafe. E' possibile ottenere poi un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Dopo la registrazione, è anche possibile depositare un contratto di convivenza, come previsto dalla Legge 76/2016.

In caso di cessazione

La cessazione della convivenza di fatto già registrata in anagrafe.

Tempi e scadenze

La registrazione in anagrafe avviene 30 giorni dalla presentazione della domanda

Quanto costa

Non sono previsti costi

Accedi al servizio

E' necessario telefonare per prendere appuntamento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Argomenti:

Pagina aggiornata il 17/12/2024

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