L’autorizzazione alla cremazione di una salma può avvenire solo sulla base di una esplicita espressione di volontà:
- manifestata in vita direttamente dall’interessato in una delle seguenti forme:
- disposizione testamentaria, già pubblicata presso uno studio notarile;
- atto olografo contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile, già pubblicato presso uno studio notarile;
- iscrizione ad apposite Associazioni per la cremazione;
Al momento della richiesta di cremazione, i familiari del defunto potranno presentare al Comune
- il testamento o l’atto olografo del defunto contenente la volontà alla cremazione già pubblicati presso uno studio notarile
- l’atto di iscrizione ad una Associazione per la cremazione
- manifestare la volontà alla cremazione (davanti all’Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso o di residenza del defunto, o di residenza dei dichiaranti) in forma scritta dal coniuge superstite o, in sua mancanza, dalla maggioranza assoluta dei parenti più prossimi (individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile).
La cremazione può anche essere richiesta per resti ossei o per salma indecomposta, rinvenuta dopo 10 anni di inumazione (sepoltura in terra) o dopo 20 anni di tumulazione in sepoltura privata.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia, previa verifica e autorizzazione da parte dell'Ufficio Servizi Cimiteriali
- affidate a un parente
- disperse (in base alla volontà espresse dal defunto)
L'autorizzazione alla cremazione è disciplinata dal Regolamento di polizia mortuaria.