Al proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse
A chi è rivolto
Descrizione
La DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata) è uno strumento istituito dall’articolo 6-bis del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 così come inserito dall’art. 56, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 per la realizzazione e modifica di alcune tipologie di impianti per la produzione di impianti da fonti rinnovabili.
Gli interventi ammessi con questo istituto, su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, sono elencati al medesimo articolo e sono i seguenti:
- a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
- b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento;
- c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici: interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15 per cento.
Sono pure ammessi con le medesime modalità, al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono altresì realizzabili i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.
Infine con il D.L. 1-3-2022 n. 17 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” sono realizzabili con DILA gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti situati in aree idonee, non sottoposte alle norme di tutela, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al di fuori delle zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
La presentazione della DILA non comporta da parte dell’Amministrazione Comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa DILA che non è sottoposta a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposta all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e gli impianti sono realizzabili a seguito del solo deposito.
Il proprietario dell’immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall’impianto e dalle opere connesse presenta al Comune una dichiarazione accompagnata da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie. Per gli impianti di nuova realizzazione, alla dichiarazione devono essere allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete
Come fare
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di:
- accedere al portale del servizio tramite l'apposito link
- avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi
- avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC)
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
Tempi e scadenze
I termini del procedimento sono stabiliti dalla normativa vigente.
Quanto costa
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti di segreteria (se richiesti).
Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per l'Edilizia (SUE).
Accedi al servizio
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica
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