Disposizioni anticipate di trattamento (DAT)
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Dette "biotestamento" o "testamento biologico", sono l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso in cui non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente
A chi è rivolto
Possono presentare l’istanza i residenti, maggiorenni e capaci di intendere e volere
Descrizione
Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la nuova legge sulle norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (L. 22 dicembre 2017 n. 219), anche detta legge sul testamento biologico.
Un punto fondamentale della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento, con le quali ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, “può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”, dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte.
Per la validità delle DAT la legge fa riferimento, innanzitutto, alla forma scritta: atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata.
Come fare
La DAT deve essere presentata personalmente:
- all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del disponente;
- o presso le strutture sanitarie nel caso in cui le Regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale abbiano, con proprio atto, regolamentato la raccolta di copia delle DAT;
- o ai notai.
- Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT
- Presentazione Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)
Come deve essere presentata
Il disponente deve consegnare personalmente la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) redatta in forma scritta, con data certa e sottoscritta con firma autografa .
Le DAT contengono la manifestazione della volontà del disponente in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.
Il Comune non può fornire modelli o prestampati, né il personale può prestare aiuto per la redazione delle DAT. Sul territorio, esistono Associazioni, Comitati e altre libere forme associative, senza scopo di lucro, che hanno creato modelli per la redazione delle DAT.
Per quanto concerne la consegna delle DAT all’Ufficio di Stato Civile, il Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero della Salute ha emesso la Circolare Ministero Interno 8 febbraio 2018 n .1 fornendo chiarimenti concernenti gli aspetti di stretta competenza degli ufficiali del Governo presso i Comuni:
- l’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune;
- l’ufficiale di stato civile non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna e a riceverla.
Cosa serve
Le Dat vanno esibite personalmente dal disponente all’ufficiale di Stato Civile, assieme al proprio documento d’identità in corso di validità e al codice fiscale.
Cosa si ottiene
All’atto della consegna della DAT l’ufficiale di stato civile:
- fornisce al disponente formale ricevuta di protocollazione che verrà apposta sulla copia della DAT ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;
- consegna al disponente copia dell’informativa privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionali per le DAT;
- raccoglie il consenso alla trasmissione della DAT presso la Banca dati nazionale e, qualora tale consenso non venga fornito, assicura adeguata conservazione presso gli uffici demografici.
Tempi e scadenze
Le DAT non hanno scadenza. Possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere redatte.
In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
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