Fiscalizzazione illecito edilizio

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La fiscalizzazione è una sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione per immobili parzialmente abusivi


A chi è rivolto

A proprietario d'immobile con parziale difformità dal titolo abilitativo all’intervento edilizio

Descrizione

La “fiscalizzazione” di un illecito edilizio diventa possibile quando, appurato che le opere realizzate sono in parziale difformità dal titolo abilitativo all’intervento edilizio, non possono essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (Art. 34 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380).

L’art. 34-bis del DPR 380/2001 evidenzia, al comma 1, che “Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo” e pertanto modifiche di questo tipo “devono ritenersi giuridicamente irrilevanti, risultando inidonee a generare una difformità (dal titolo edilizio) apprezzabile sul piano delle conseguenze sanzionatorie”  (Consiglio di Stato n. 07504/2022 del 09/06/2022)

Allo stesso modo sono escluse quelle indicate al comma 2 del medesimo articolo e cioè “le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile” e quelle previste all’art. 6-bis della Legge Regionale n. 19/1999 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 2-4519 “Prime indicazioni per l’attuazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”.

Per le motivazioni opposte la fiscalizzazione non è applicabile per gli interventi eseguiti in assenza del titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali ( Art. 31 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Art. 32 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ).

La fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, come da giurisprudenza costante (recentemente la Sentenza Corte di Cassazione Penale Sez. III 21 giugno 2018 n. 28747 ) “trova applicazione solo per le difformità parziali e, in ogni caso, non equivale ad una sanatoria, atteso che non integra una regolarizzazione dell’illecito ed, in particolare, non autorizza il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente. Tali principi sono pienamente condivisi dal Collegio dovendosi pertanto ribadire che la disciplina prevista dall’art. 34, comma secondo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, cosiddetta procedura di fiscalizzazione dell’illecito edilizio, trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, e non equivale ad una “sanatoria” dell’abuso edilizio, in quanto non integra una regolarizzazione dell’illecito e non autorizza il completamento delle opere realizzate.

L’impossibilità di demolire o di rimessa in pristino, fatta valere dall’interessato, va valutata nella fase esecutiva del procedimento di repressione dell’abuso, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione ( Sentenza Consiglio di Stato 30 marzo 2017 n. 1481 ).

La fiscalizzazione dell’illecito edilizio comporta una sanzione così determinata:

  • Per “Interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso” Art. 33 comma 2
    • per gli immobili ad uso residenziale, pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla 27 luglio 1978 n. 392 , e con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione;
    • per gli immobili ad uso diverso da quello residenziale, pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate – Territorio;
  • Interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire art. 34 comma 2
    • per gli immobili ad uso residenziale, pari al doppio del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità;
    • per gli immobili ad uso diverso da quello residenziale, pari al doppio del valore venale determinato a cura dell’Agenzia delle Entrate – Territorio.

Come fare

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

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    Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso

    Tempi e scadenze

    -

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    I costi per avviare l’istanza sono composti da:

    • marca da bollo di valore vigente per la domanda;
    • diritti di segreteria;
    • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).

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    Pagina aggiornata il 17/09/2024

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