Per poter svolgere questa attività gli interessati devono:
- munirsi del tesserino per la vendita occasionale su area pubblica;
- inviare la manifestazione di interesse al Comune in cui si svolge il mercatino e riceverne relativa ammissione;
- predisporre e far timbrare l’elenco dei beni posti in vendita.
L’attività di vendita occasionale può essere esercita in ambito regionale per non più di diciotto volte l’anno.
I beni posti in vendita devono
- appartenere al settore merceologico non alimentare;
- rientrare nella propria sfera personale o collezionati o realizzati mediante la propria abilità;
- essere di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.
I Comuni definiscono con specifica normativa:
- le modalità e tempistiche per la richiesta e rilascio dei tesserini;
- i termini entro i quali è da inviare la manifestazione di interesse;
- le forme e i tempi per rendere noto agli interessati l’ammissione o l’esclusione al mercatino;
- i termini entro i quali occorre fare timbrare l’elenco dei beni posti in vendita.
I Comuni, in base alle esigenze e peculiarità locali, possono integrare la modulistica, ma non possono modificare il tesserino.