Imposta Municipale propria IMU

  • Servizio attivo

L'IMU (Imposta municipale propria) è un'imposta patrimoniale, istituita nel 2012, dovuta da chi possiede immobili, aree edificabili, terreni agricoli.


A chi è rivolto

Ad Arona soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili e di aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Le dichiarazioni ed ogni istanza inerente l’IMU devono essere presentate dal soggetto passivo dell’imposta municipale.

Descrizione

L’IMU, acronimo di Imposta Municipale Unica, o Imposta Municipale Propria, è un tributo di tipo patrimoniale che i possessori di immobili, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, sul territorio nazionale, sono tenuti a versare al comune di riferimento.

Sono esenti dall’imposta tutti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984.

l'IMU, siglata dal governo Monti con Decreto Legge del 2011, ed entrata in vigore a partire dal primo gennaio 2012, sostituisce la precedente Imposta Comunale sugli Immobili, meglio nota come ICI.

L’IMU è interamente destinata al Comune, a eccezione dell'imposta relativa agli immobili classificati nel gruppo catastale D, cioè immobili a uso produttivo, come capannoni, alberghi, ecc. da versare allo Stato.


Definizioni

  • Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il  possessore  e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e  risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo  familiare abbiano stabilito la dimora  abituale e la residenza  anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le  agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze  in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
  • Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella  misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie  catastali indicate, anche se iscritte  in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Come determinare il valore di un fabbricato

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’art. 3 L. 23 dicembre 1996 n. 662 comma 48, i seguenti moltiplicatori:

  1. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
    b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  3. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  4. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  5. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Aliquote, detrazioni, riduzioni

Per l’anno 2024 sono state adottate le aliquote con la D.C.C. 28 dicembre 2023 “IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2024 – CONFERMA ALIQUOTE”.

  • L’aliquota di base dell’imposta e’ pari allo 11,4 per mille.
  • L’aliquota è ridotta allo 6 per mille per l’abitazione principale classata in categoria A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Le informazioni di cui sopra fanno riferimento alle abitazioni principali classate A1/A8 e A/9 soggette al pagamento; per tutti gli altri immobili classati in categoria A (escluso A10) l’imposta non è dovuta.

Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. 24 giugno 2008 n. 146, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28 D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139 comma 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.


Altre agevolazioni

  • Alle unità immobiliari adibite o da adibirsi ad abitazione principale, ad esclusione delle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori/figli), anche in assenza di contratto registrato, si applica l’aliquota dello 0,84 per cento. Il beneficio decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione e soltanto a seguito di presentazione di dichiarazione di variazione, e deve essere attestato dalla residenza e dimora dell’utilizzatore dell’unità concessa.
  • Alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale regolarmente assegnate dall’Agenzia Territoriale per la Casa si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento.
  • Alle unità immobiliari locate che si sono liberate e rese sfitte nel corso dell’anno d’imposta e successivamente locate come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione di variazione; detta agevolazione si applica anche alle unità immobiliari non locate e successivamente concesse in locazione come prima abitazione con regolare contratto di locazione registrato, con obbligo di dichiarazione; detta agevolazione non si applica in presenza di una mera prosecuzione di un contratto già in essere, disdetto e ristipulato anche per interposta persona.
  • Limitatamente alle unità immobiliari abitative oggetto di interventi di trasformazione e di installazione di impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, si applica, per una durata massima di tre anni l’aliquota dello 0,84 per cento con obbligo di dichiarazione. L’agevolazione è riconosciuta unicamente a quegli interventi soggetti a permesso di costruire.
  • Alle unità immobiliari locate con contratto concordato o concesse in comodato gratuito a soggetti segnalati dai servizi socio-assistenziali del comune, previa comunicazione degli stessi servizi all’ufficio tributi, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento.
  • Ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1193, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si applica l’aliquota agevolata pari allo 0,00 per cento.

Fabbricati fatiscenti

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti intesi quali fabbricati non utilizzati e per il cui riuso non siano sufficienti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria così come definiti dall’art. 31 L. 5 agosto 1978 n. 457 lett. a), b), e c),che necessitano di demolizione e ricostruzione con opere di recupero edilizio che prevedono un abbattimento quasi integrale (80% – 90%).

La certificazione di fatiscenza deve essere effettuata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario che dovrà allegare alla richiesta di riduzione.

La richiesta di riduzione potrà essere costituita da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968 n. 15 attestante la sussistenza dei requisiti di cui al 1° comma e la data di inizio delle condizioni di non utilizzo di inagibilità , inabitabilità o di fatiscenza.

Ai fini della riduzione del tributo non possono essere fatti valere riferimenti temporali precedenti al rilascio della dichiarazione di cui al precedente 2° comma.

La richiesta di riduzione, redatta in carta semplice, deve contenere:

  • se trattasi di persona fisica, l’indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  • se trattasi di persona giuridica, l’indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  • l’ubicazione e la individuazione catastale del fabbricato;
  • la decorrenza della situazione di inabitabilità od inagibilità;
  • di aver preso conoscenza della definizione regolamentare data alle caratteristiche di inagibilità, inabitabilità e fatiscenza.

Terreni agricoli

I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 sono esenti dall’imposta.

Sono comunque esenti dall’imposta tutti i terreni ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984.


Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A  norma dell’art. 36 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 2, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), d) ed f), la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art. 2 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.


Valori di riferimento delle aree fabbricabili

Ripartizione in zone del Comune di Arona (mappa)

Al fine di ridurre il contenzioso, in base a valutazioni rese del settore tecnico, il valore di riferimento per i terreni per l’anno 2024, incrementato in base all’aumento ISTAT del 5,4%, sarà:

Nella zona A) nucleo centrale e fascia lago

  • EDILIZIA RESIDENZIALE, PRODUTTIVA E COMMERCIALE    203,15 (€/MQ)
  • P.E.C. UNICO PROPRIETARIO ART. 12, A, C. 4                             182,79 (€/MQ)
  • P.E.C. PIÙ PROPRIETARI ART. 12, A, C. 4                                      162,68 (€/MQ)

Nella zona B) fascia periferica e Località Mercurago

  • EDILIZIA RESIDENZIALE, PRODUTTIVA E COMMERCIALE    111,62 (€/MQ)
  • P.E.C. UNICO PROPRIETARIO ART. 12, A, C. 4                              98,73 (€/MQ)
  • P.E.C. PIÙ PROPRIETARI ART. 12, A, C. 4                                        88,19 (€/MQ)

Nella zona C) Località Montrigiasco, Dagnente, Campagna, San Carlo

  • EDILIZIA RESIDENZIALE, PRODUTTIVA E COMMERCIALE      89,01 (€/MQ)
  • P.E.C. UNICO PROPRIETARIO ART. 12, A, C. 4                               80,13 (€/MQ)
  • P.E.C. PIÙ PROPRIETARI ART. 12, A, C. 4                                       71,28 (€/MQ)

Non si fa luogo ad accertamento qualora l’imposta dovuta per un’area fabbricabile sia tempestivamente versata sulla base di un valore non inferiore a quello determinato con l’applicazione della tabella. Le aree fabbricabili considerate dal P.R.G.C. di nuovo impianto, soggette a preventiva formazione di strumento urbanistico esecutivo, sono considerate imponibili ai fini IMU con l’applicazione dei valori di riferimento di cui all’allegata tabella, come ivi ridotti tenendo presente il caso di unico proprietario e il caso di più proprietari.
Dall’esecutività del provvedimento che approva la convenzione relativa a tali strumenti urbanistici si applica il valore pieno, senza alcuna riduzione.


Dichiarazioni

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9 D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 comma 6. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’art. 37 D.L. 4 luglio 2006 n. 223 comma 55, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248, e dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 104, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.


Per ulteriori informazioni:

Regolamento per l’applicazione della “nuova” IMU

Atti di approvazione delle tariffe per l'Imposta Municipale Propria (IMU)

Normativa IMU

Come fare

Versamenti

I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al comune per l’anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.

Ai sensi dell’art. 1 L. 27 dicembre 2006 n. 296 comma 168, e dell’art. 23 comma 3 del Regolamento Comunale I.M.U, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 5,00 per anno d’imposta.

E’ riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con modello F24 disponibile presso tutti gli istituti di credito nonché gli sportelli di Poste Italiane, utilizzando i seguenti codici:

  • 3912 (“Imu – Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – Comune”)
  • 3913 (“Imu – Imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune”)
  • 3914 (“Imu – Imposta municipale propria per terreni agricoli – Comune”)
  • 3916 (“Imu – Imposta municipale propria per le aree fabbricabili – Comune”)
  • 3918 (“Imu – Imposta municipale propria per gli altri fabbricati – Comune”)
  • 3925 (“Imu – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Stato”)
  • 3930 (“Imu – Imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – Comune”)
  • 3939 (“Imu – Imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune”)

Modello F24 semplificato

Presentazione dichiarazione ed altre istanze in materia di IMU

Per presentare la dichiarazione occorre compilare uno dei moduli seguenti:

Altri moduli a disposizione:

Il modulo, unitamente agli eventuali allegati richiesti, potrà essere trasmesso attraverso una delle seguenti modalità:

  • di persona presso l'ufficio Tributi, congiuntamente alla fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, se la richiesta non viene firmata davanti all'incaricato;
  • per raccomandata da spedire al seguente indirizzo: Comune di Arona – Ufficio Tributi– Via San Carlo n. 2 – 28041 Arona (NO), allegando fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
    - che venga allegata la richiesta sottoscritta con firma digitale;
    - che vengano allegate la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente acquisite mediante scanner.

Cosa serve

Per la presentazione delle varie istanze:

  • Documento d'identità in corso di validità.

    Cosa si ottiene

    -

    Tempi e scadenze

    Scadenze IMU 2024

    Versamento acconto o versamento unico

    entro 17 GIUGNO 2024

    Presentazione dichiarazione

    entro il 30 GIUGNO 2024

    Versamento saldo

    entro 16 DICEMBRE 2024

    Accedi al servizio

    L'ufficio Tributi riceve senza appuntamento

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 11/06/2024

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