Pubblico spettacolo ed intrattenimento in locali
- Servizio attivo
Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. Si tratta quindi di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente.
A chi è rivolto
A chi svolge o vuole svolgere un Pubblico spettacolo e/o intrattenimento in un locale
Descrizione
Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. Si tratta quindi di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente.
Le attività di pubblico spettacolo e trattenimento sono regolate dal T.U.L.P.S. e sono tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità, ecc. intenzionalmente offerti al pubblico per i quali si prospetta l’esigenza che l’autorità pubblica (per il comune il Sindaco) intervenga preventivamente per garantire la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità, il buon costume.
Per avviare tali attività occorre la licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. In caso di capienza superiore alle 200 persone occorre anche la licenza di agibilità per l’articolo 80 e si dovrà presentare la DOMANDA di autorizzazione, e comporta da parte della Amministrazione il coinvolgimento della apposita Commissione di Vigilanza. L’avviamento della attività è soggetto a DOMANDA di autorizzazione.
Come fare
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica
Cosa serve
Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Disponibilità dei locali: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Conformità dei locali: i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico) ed avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa.
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.
Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.
Autorizzazione: l’esercizio delle attività oggetto del presente procedimento è soggetto a preventivo rilascio di autorizzazione, come previsto dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o alla presentazione della SCIA (nei casi previsti).
Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).
Per accedere ai servizi del SUAP, assicurati di:
- accedere al portale del servizio tramite l'apposito link
- avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi
- avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC)
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
Tempi e scadenze
I termini del procedimento sono stabiliti dalla normativa vigente.
Quanto costa
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo ai costi e alla modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per le Attività Produttive (SUAP)
Accedi al servizio
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica
Condizioni di servizio
Contatti
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