Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo temporaneo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, i locali dove si intende svolgere l’attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell’inquinamento acustico (impatto acustico).
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell’ Art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo.
Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.
Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.
Autorizzazione: l’esercizio delle attività oggetto del presente procedimento è soggetto a preventivo rilascio di autorizzazione, come previsto dagli artt. 68 e 69 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 o alla presentazione della SCIA (nei casi previsti).