Riconoscimento imprese alimentari
- Servizio attivo
Per alcune attività del settore alimentare gli operatori devono provvedere affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall’autorità competente; sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852
A chi è rivolto
Ai titolari di imprese alimentari tenuti all'obbligo di riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853
Descrizione
Per alcune attività del settore alimentare gli operatori devono provvedere affinché gli stabilimenti siano riconosciuti dall’autorità competente; sono soggette a riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 le attività di:
- produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi ed enzimi;
- produzione e/o confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di integratori alimentari e di alimenti addizionati di vitamine e/o minerali;
- produzione di germogli.
Il riconoscimento richiede il preventivo accertamento, in funzione dell’attività svolta, della sussistenza delle condizioni igienico-sanitari e dei requisiti tecnici previsti.
Le imprese presentano quindi istanza di riconoscimento (in bollo) al SUAP, che provvede a trasmetterla all’ASL. Ricevuta l’istanza l’ASL ne verifica la correttezza e la completezza ed effettua entro 30 giorni un sopralluogo ispettivo per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti igienico sanitari e strutturali previsti. Nel caso di accertamento favorevole, l’ASL trasmetterà, per via telematica, il parere (con relativo verbale di sopralluogo), unitamente all’istanza in bollo, alla Regione Piemonte. I competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa che verrà trasmesso, tramite il SUAP, all’OSA, all’ASL territorialmente competente, al Comune e al Ministero della Salute. Nel caso di accertamento non favorevole, l’ASL emetterà un parere motivato con le eventuali prescrizioni necessarie, trasmettendolo, tramite il SUAP, all’OSA. Al compimento degli opportuni adeguamenti, comunicati dall’impresa tramite il SUAP all’ASL, quest’ultima eseguirà un ulteriore sopralluogo; se il parere sarà favorevole, sarà trasmesso alla Regione Piemonte come prima indicato, se ancora non favorevole, si reitererà la procedura.
Nel caso di variazioni dell’attività l’operatore del settore alimentare effettuerà una nuova segnalazione secondo le modalità di cui sopra. Sulla base della documentazione, i competenti uffici della Regione Piemonte emetteranno l’atto di riconoscimento dell’impresa.
Come fare
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica
Cosa serve
Per accedere ai servizi del SUAP, assicurati di:
- accedere al portale del servizio tramite l'apposito link;
- avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi;
- avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC).
Cosa si ottiene
Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso
Tempi e scadenze
-
Quanto costa
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- marca da bollo di valore vigente (ove dovuto);
- diritti SUAP (se richiesti);
- diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti).
Per informazioni riguardo ai costi e alla modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per le Attività Produttive (SUAP)
Accedi al servizio
Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica
Condizioni di servizio
Contatti
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