Sentenza di divorzio

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Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la sentenza deve essere annotata ai margini dell’atto di matrimonio


A chi è rivolto

Al cittadino che ha celebrato il matrimonio nel Comune o, se celebrato all’estero, lo ha trascritto nel Comune, e che ha avuto una sentenza di divorzio.

Descrizione

Col termine “Sentenza di divorzio” si intendono le sentenze di:

  • scioglimento del matrimonio civile;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;
  • divorzio pronunciate da tribunali esteri;
  • nullità ecclesiastica delibate dalla Corte di Appello.

Nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la sentenza deve essere annotata ai margini dell’atto di matrimonio.
L’annotazione rende pubblica ai terzi lo scioglimento del vincolo matrimoniale e di tale scioglimento si può avere opportuna certificazione tramite l’estratto di matrimonio.

La sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale deve essere “passata in giudicato”.

Per le sentenze pronunciate in Italia la documentazione è inviata al Comune, presso cui è stato registrato l’atto di matrimonio, direttamente dall’Autorità Giudiziaria.

Per le sentenze pronunciate all’estero la documentazione è inviata al Comune dal Consolato Italiano o presentata direttamente dall’interessato: consiste in una domanda, indirizzata al Sindaco, con in allegato una copia autenticata del provvedimento tradotto in italiano ed eventualmente legalizzato, e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la sentenza straniera non è contraria ad altra sentenza definitiva di un Giudice italiano o che non è pendente un giudizio di divorzio fra i coniugi in Italia.
Se la sentenza straniera ha i requisiti stabiliti dalla L. 31 maggio 1995 n. 218 o dal Regolamento (CE) 27 novembre 2003 n. 2201 , sarà trascritta, annotata sull’atto di matrimonio e comunicata all’Ufficio Anagrafe.

Come fare

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Cosa serve

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Pagina aggiornata il 19/12/2024

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