A chi è rivolto
Tutte quelle coppie, che vogliano separarsi o divorziare, che:
- non abbiano figli minori in comune;
- non abbiano figli maggiorenni in comune incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni in comune portatori di handicap grave ( L. 5 febbraio 1992 n. 104 );
- non abbiano figli maggiorenni in comune economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l’accordo senza alcuna clausola contenente “patti di trasferimento patrimoniale” produttivi di effetti traslativi di diritti reali (es: l’uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell’abitazione).Sono ammessi rapporti obbligatori che non producono effetti traslativi (es: obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia in caso di separazione [c.d. assegno di mantenimento], sia nel caso di richiesta congiunta di divorzio [c.d. assegno divorzile]. Non è ammessa la previsione della corresponsione, in un’unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio [c.d. liquidazione una tantum]).
Nel caso in cui venga meno uno dei requisiti è comunque possibile procedere con la separazione o il divorzio tramite accordo di negoziazione assistita presso gli avvocati.
Descrizione
Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta congiunta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune:
- di residenza di uno dei coniugi;
- in cui è iscritto l’atto matrimonio a seguito di celebrazione;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso;
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero.
Come fare
Per dichiarare la separazione, scioglimento/cessazione degli effetti civili o la modifica congiunta delle condizioni occorre presentare la seguente dichiarazione:
La richiesta potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso lo sportello dell’Ufficio Stato Civile congiuntamente alla fotocopia del documento d'identità dei sottoscrittori, se la richiesta non viene firmata davanti all'incaricato;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo: protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
- che venga allegata la dichiarazione sottoscritta con firma digitale da entrambi i coniugi;
- che vengano allegate la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia dei documenti d’identità dei dichiaranti acquisite mediante scanner.
Ne caso di separazione/divorzio presso avvocati sarà cura dei legali stessi trasmettere l'accordo all'Ufficio di Stato Civile.
Cosa serve
- Documento d'identità in corso di validità di entrambi i coniugi;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo se non stipulato presso l'Ufficio di Stato Civile.
Cosa si ottiene
Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l’accordo.
Tempi e scadenze
Il giorno dell’accordo, l’Ufficiale di Stato civile riceverà da entrambi i coniugi congiuntamente la dichiarazione di volontà per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l’accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.
Alla data del secondo appuntamento (trascorsi almeno 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile per confermare l’accordo.
La mancata comparizione nel giorno concordato, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell’accordo.
Quanto costa
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti di segreteria: 16,00€ da versare all’atto della firma dell’accordo durante il primo appuntamento.
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