Trasformazione in diritto di proprietà per alloggi P.E.E.P. e rimozione vincoli di prezzo
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La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di richiesta da parte dei singoli proprietari.
A chi è rivolto
Ai proprietari degli alloggi costruiti su aree P.E.E.P. cedute in diritto di superficie, con convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni
Descrizione
Per i proprietari degli alloggi costruiti su aree P.E.E.P. cedute in diritto di superficie, con convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, è possibile la trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena previa stipula, a richiesta del singolo proprietario, di una convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione e a condizione che:
a) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento della proprietà,
b) in caso di edilizia agevolata, sia stato completamente estinto l’eventuale mutuo agevolato ottenuto per l’acquisto della casa,
c) venga versato al comune un corrispettivo calcolato ai sensi del comma 48 dell’articolo dell’art. 31 della legge n. 448/1998.
La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di richiesta da parte dei singoli proprietari.
La nuova convenzione avrà una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso dalla stipula della concessione originaria (che ha una durata di 99 anni).
Contestualmente possono essere rimossi, previo versamento di un ulteriore corrispettivo calcolato ai sensi del comma 49-bis dell’articolo dell’art. 31 della legge n. 448/1998, anche i vincoli di determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone di locazione degli alloggi.
Gli interessati che intendono aderire devono presentare apposita richiesta per conoscere l’ammontare del corrispettivo economico dovuto. I competenti Uffici provvederanno quindi al calcolo secondo i criteri, le modalità e le procedure stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale, comunicando l’ammontare dell’importo ai richiedenti che, dopo aver effettuato il relativo pagamento (è ammessa anche la forma rateale), dovranno sottoscrivere la nuova convenzione col Comune. Si fa presente che le modalità di calcolo per la determinazione del corrispettivo dovuto sono state nuovamente modificate ad opera dell’art.22-bis del D.L. 31/05/2021, n.77, convertito in L. n. 108/2021, tali da rendere necessari i conseguenti adeguamenti a livello comunale.
Come fare
La richiesta, unitamente agli allegati richiesti potrà essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
- di persona presso lo sportello dell’ufficio Protocollo, negli orari di apertura al pubblico, tenendo presente che la richiesta deve essere firmata in presenza del funzionario incaricato. In caso contrario all’istanza dovrà essere allegata la fotocopia del documento d’identità in corso di validità;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comune.arona.no.it oppure tramite email all’indirizzo protocollo@comune.arona.no.it, osservando una delle seguenti condizioni:
- che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;
- che la richiesta sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
- che la copia della richiesta recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Cosa serve
- planimetria e visura catastale dell’alloggio e relative pertinenze;
- copia atto notarile di compravendita/assegnazione dell’alloggio e relative pertinenze;
- tabella quote millesimali condominiali sottoscritta dall’Amministratore del Condominio;
- fotocopia carta d’identità e codice fiscale.
Cosa si ottiene
Una nuova convenzione che avrà una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso dalla stipula della concessione originaria (che ha una durata di 99 anni).
Tempi e scadenze
Per i proprietari degli alloggi costruiti su aree P.E.E.P. cedute in diritto di superficie, con convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni, è possibile la trasformazione del diritto di superficie in proprietà piena previa stipula, a richiesta del singolo proprietario, di una convenzione in forma pubblica soggetta a trascrizione e a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data del primo trasferimento della proprietà.
Quanto costa
- corrispettivo economico da calcolarsi, per ogni singolo alloggio, in base ai millesimi di proprietà;
- 1 marca da bollo da euro 16,00 al momento della presentazione della richiesta.
Accedi al servizio
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Urbanistica
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