Vendita funghi epigei (spontanei freschi o secchi allo stato sfuso)

  • Servizio attivo

La vendita dei funghi epigei freschi spontanei e dei funghi secchi sfusi del genere Boletus può effettuarsi in sede fissa o su aree pubbliche su postazione assegnata dal Comune; è esclusa la forma itinerante.


A chi è rivolto

A chiunque eserciti o voglia esercitare attività di Vendita funghi epigei (spontanei freschi o secchi allo stato sfuso)

Descrizione

La vendita dei funghi epigei freschi spontanei e dei funghi secchi sfusi del genere Boletus può effettuarsi in sede fissa o su aree pubbliche su postazione assegnata dal Comune; è esclusa la forma itinerante.

L’avvio dell’attività di vendita è soggetta alla presentazione di SCIA sanitaria al SUAP. La SCIA va corredata degli allegati specificatamente richiesti: Allegato 6 e attestato d’idoneità del titolare o del preposto alla vendita.

Nel caso in cui un OSA sia già registrato come attività di commercio al dettaglio o su aree pubbliche e voglia aggiungere la vendita di funghi freschi epigei spontanei e/o secchi sfusi, non è richiesta la SCIA sanitaria, ma è richiesto l’invio al SUAP dell’Allegato 6 corredato dall’attestato d’idoneità.

Gli OSA che intendono utilizzare funghi epigei freschi spontanei raccolti in proprio ai fini della preparazione e somministrazione di alimenti nel proprio esercizio (anche occasionalmente), devono risultare in possesso dell’idoneità e i funghi necessitano della certificazione di avvenuto controllo. In tali casi l’OSA è soggetto alla SCIA (Notifica sanitaria) da inviarsi al SUAP.

Se l’OSA risulta già registrato ai sensi dell’ Art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 e vuole aggiungere l’utilizzo di funghi freschi spontanei raccolti in proprio nella attività di preparazione e somministrazione di alimenti, deve inviare al SUAP l’Allegato 6 corredato dall’attestato d’idoneità.

Anche in caso di variazione o aggiunta dei soggetti abilitati o preposti si dovrà inviare al SUAP l’Allegato 6 corredato dai relativi attestati d’idoneità.

Il SUAP trasmette la documentazione ricevuta alla ASL territorialmente competente ed al Comune in cui si svolge l’attività.

Come fare

Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.

A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.

Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica

Cosa serve

Per accedere ai servizi del SUAP, assicurati di:

  • accedere al portale del servizio tramite l'apposito link;
  • avere le credenziali Spid, CIE oppure la Carta Nazionale dei Servizi;
  • avere la firma digitale e la posta elettronica certificata (PEC).

    Cosa si ottiene

    Rilascio di provvedimento dove previsto o silenzio assenso

    Tempi e scadenze

    -

    Quanto costa

    I costi per avviare l’istanza sono composti da:

    • diritti SUAP (se richiesti)
    • diritti di istruttoria dei vari Enti coinvolti (se richiesti)

    Per informazioni riguardo ai costi e alla modalità di pagamento vedere la sezione Pagamenti per le Attività Produttive (SUAP)

    Accedi al servizio

    Le istanze devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica

    Condizioni di servizio

    Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

    Contatti

    Argomenti:

    Pagina aggiornata il 16/09/2024

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