Singole attrazioni
La licenza per la conduzione di spettacoli viaggianti è rilasciato dai Comuni di residenza e consente l'esercizio di spettacoli viaggianti su tutto il territorio nazionale.
Il titolare di singole attrazioni, tuttavia, per poter allestire le attrezzature fuori dal Comune di residenza, deve richiedere ai Comuni interessati alla manifestazione, il rilascio di una licenza temporanea.
Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli art. 11 e 12 del TULPS ed inoltre deve avere la disponibilità di attrazione dello spettacolo viaggiante.
I titolari di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante devono presentare entro 60 giorni dalla data prevista per l'installazione, domanda, in carta legale, contenente:
a) Generalità del titolare e codice fiscale;
b) Residenza e domicilio per eventuali comunicazioni relative alla domanda presentata;
c) Tipo e dimensioni dell'attrazione, numero di veicoli al servizio della predetta;
d) Periodo per il quale viene effettuata la domanda.
Il richiedente deve allegare alla domanda fotocopia della licenza relativa alla conduzione dell'attrazione di P.S.
In caso di documentazione incompleta, il richiedente dovrà inviare le integrazioni entro il termine assegnatogli.
L'inottemperanza del termine prescritto dal comma 1 per la presentazione della domanda e del termine assegnato per l'integrazione dei documenti comporta il mancato accoglimento della stessa.
Le domande concorrenti sono valutate nell'ordine di arrivo al protocollo generale del Comune.
A seguito dell'installazione e prima del rilascio della licenza dovrà essere prodotto certificato di corretto montaggio e idoneità statica dell'attrazione e di conformità dell'impianto elettrico.
Le licenze temporanee hanno validità limitata al periodo di installazione dell'attrazione.
Le licenze rilasciate dal comune di residenza relative alla conduzione della attrazione non hanno scadenza.
Presso l'Ufficio Polizia Locale - sito al piano terra dell'edificio comunale - in orario di apertura al pubblico.
2 marche da bollo da apporre sulla richiesta di licenza e sulla licenza stessa.
- L. 337/68
- Regolamento Comunale
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