Vendita / somministrazione alcolici

Per "esercizi di vendita" si intendono sia gli esercizi che effettuano il commercio, sia quelli che effettuano la somministrazione.
Per questi esercizi vigono quindi l'obbligo di denuncia di attivazione e la necessità di munirsi della licenza fiscale (art. 63 T.U.A.), che viene rilasciata dall'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, a seguito della presentazione del modulo di "Denuncia di attivazione esercizio di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accise e istanza per il rilascio di licenza di esercizio", predisposto dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.